domenica 5 aprile 2009

La mediazione penale



Cos'è la mediazione penale

La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In quest'ultimo campo il conflitto si configura come reato.

Nella mediazione penale minorile, l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione: questi devono essere chiariti dal mediatore agli interessati per permettere un incontro e una comunicazione efficace tra le parti.

Per la vittima, che nel processo penale minorile non può costituirsi come parte civile (art.10 del D.P.R. 448/88), la mediazione consente di esprimere in un contesto protetto il proprio vissuto personale rispetto all'offesa subìta, di uscire da un ruolo passivo dando voce e visibilità alla propria identità personale.

Al minore - autore del reato, la mediazione permette una responsabilizzazione sul danno causato e sulle possibilità di riparazione: la riservatezza dell'incontro e la separazione dal procedimento penale favorisce l'emersione dei contenuti emotivi legati agli eventi in un contesto relazionale protetto.

Il mediatore/i ha un ruolo neutrale, non direttivo, di facilitatore della comunicazione oltre che di garante delle regole di interazione verbale che all'inizio dell'incontro di mediazione vengono prioritariamente esplicitate, condivise ed accolte dalle parti.

L'esito del percorso di mediazione penale si configura come positivo o negativo e viene comunicato al giudice dal mediatore, senza riferire motivazioni specifiche data la riservatezza dell'incontro. Per esito positivo s'intende una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto: in tal caso si prevede la possibilità di definire accordi di riparazione riguardanti interventi diretti alla vittima, compreso il risarcimento, o attraverso lo svolgimento di attività di utilità sociale.

Tale opportunità consente, prescindendo dal giudizio penale, una riparazione delle conseguenze del reato con una diretta valenza restitutiva per la vittima ed educativa per l'autore del reato.


Riferimenti normativi

Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R.448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art.9) durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75.

Il concetto di riparazione viene, inoltre, introdotto nel recente Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario e delle misure privative della libertà personale (D.P.R. 230/2000).


Linee di indirizzo e raccomandazioni europee

Tra gli atti internazionali che costituiscono fonti di indirizzo primario si deve citare: Regole Minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) sostiene l'utilizzo di misure extra-giudiziarie che comportino la restituzione dei beni e il risarcimento delle vittime.

Raccomandazione N.R (87) 20 sulle risposte sociali alla delinquenza minorile (Consiglio d'Europa, Strasburgo, 17 settembre 1987) che prevede per i minorenni l'opportunità di uscita dal circuito giudiziario e la ricomposizione del conflitto attraverso forme di "diversion" e "mediation", inoltre, viene raccomandato l'utilizzo di misure che comportino la riparazione del danno causato.

Un sostegno specifico all'introduzione della mediazione penale quale strumento di risoluzione dei conflitti proviene dalla Raccomandazione N.R (99) 19 del Consiglio d'Europa, adottata dal Comitato dei Ministri in data 15.9.1999.

Nella dimensione nazionale si colloca il documento "L'attività di Mediazione nell'ambito della giustizia penale minorile. Linee di indirizzo" elaborato dalla Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti tra il Ministero della Giustizia, le Regioni, gli Enti locali ed il Volontariato ed approvato in sede politica il 30 novembre 1999; il documento risponde all'obiettivo di promuovere l'attività di mediazione penale e di fornire orientamenti condivisi e unitari in merito alle modalità di attuazione.

Si veda anche il documento 'Mediazione e giustizia riparatoria nel sistema penale italiano'


Esperienze di mediazione penale minorile in Italia

Le prime iniziative in materia di mediazione penale minorile sono state avviate a Torino nel 1995 ed hanno poi interessato numerose altre sedi quali Milano, Bari, Trento. Le sperimentazioni si caratterizzano per il carattere interistituzionale che le contraddistingue, infatti, riguardando la vittima e l'autore del reato, coinvolgono conseguentemente il sistema penale e quello sociale.

Il modello organizzativo prevalente è costituito da un organismo, denominato "ufficio" o "centro per la mediazione penale", con sede autonoma rispetto al Tribunale per i Minorenni, con il quale collaborano operatori dei Servizi Minorili della Giustizia e dei servizi territoriali sociali e sanitari, esperti e volontari.

In attesa della determinazione del relativo profilo professionale, il ruolo di mediatore viene esercitato da operatori che avendo una formazione personale di carattere pedagogico, sociale o psicologico, abbiano partecipato a corsi di formazione specifici per l'attività di mediazione penale svolti da agenzie formative competenti in materia. Nelle sperimentazioni attuate, i corsi hanno rappresentato la fase preliminare all'avvio dell'attività di mediazione vera e propria ed hanno coinvolto operatori dipendenti dalla Giustizia Minorile, dalla Regione e dal Comune di riferimento, oltre che personale volontario.

Per disciplinare le modalità di collaborazione e gli impegni assunti dalle diverse Amministrazioni, sono stati siglati numerosi protocolli d'intesa con la firma o l'assenso del Presidente del Tribunale per i Minorenni e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, competenti per quel Distretto di Corte d'Appello.




sabato 4 aprile 2009

Coppia: Crisi Gestibili o Rotture Definitive?

Con il passare degli anni ci si è resi conto di quanto fosse importante prendere in considerazione due dimensioni insite nel soggetto: lo schema interno e il contesto in cui si è inseriti. Secondo quest’ottica la realtà non è più considerata assoluta e immutabile ma al contrario dipende dalla storia di ciascun partner nella propria famiglia di origine. Ogni coppia inevitabilmente attraversa determinati periodi che, se negativi, conducono i protagonisti della relazione ad affrontare crisi che, se pur passeggere, possono provocare una rottura all’interno del rapporto a causa di mancate risorse, utili a superare questi momenti.Una prima fase nella formazione di una coppia è l’innamoramento anche definito come un periodo di fusione in cui le differenze comportamentali tra i partner risultano essere desiderabili: l’uno risponde alle aspettative dell’altra e viceversa. Si ha, quindi, una idealizzazione di sé, dell’atro e del rapporto in cui ci si illude del fatto che l’uno riuscirà a soddisfare quei bisogni vitali che i genitori non hanno potuto soddisfare nell’infanzia dell’altra persona. Ed è proprio l’illusione di soddisfare ed essere soddisfatti che, a causa di una immaturità affettiva, può condurre ognuno dei due soggetti a provare una delusione nei confronti dell’altro. Questa immaturità affettiva e quindi la capacità di superare un periodo di crisi è da ricercare nelle relazioni ed esperienze che ciascun soggetto ha vissuto durante l’infanzia e attraverso il grado di individuazione e svincolo che i partner hanno raggiunto nei confronti delle proprie famiglie di origine. Ogni famiglia, infatti, ha un proprio stile che si riflette sullo sviluppo dei figli.La personalità di ciascun individuo, quindi, dipende dal contesto culturale in cui si è inseriti.Questo concetto emerse in un periodo compreso tra l’inizio e la fine della II Guerra Mondiale in cui un gruppo di studiosi quali la Horney, Fromm e Sullivan analizzando i fermenti di questa società emergente, presero le distanze dal pensiero freudiano e sottolinearono l’importanza delle dimensioni culturali, sociali e interpersonali della personalità.Karen Horney ha affermato che i conflitti possono condurre ad un particolare sviluppo della personalità come conseguenza di un insieme di situazioni che l’individuo vive in determinati contesti sociali.Secondo Erich Fromm la personalità è l’insieme delle qualità psichiche, ereditarie e acquisite che caratterizzano un individuo che ha vissuto in un determinato contesto culturale.Al contrario della Horney e di Fromm, Harry Stack Sullivan, invece, sottolinea quanto le relazioni interpersonali possono giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo della personalità. Questa, infatti, è considerata come la somma delle relazioni interpersonali che il soggetto ha vissuto durante la sua esistenza.Anche la Gruppoanalisi, che nasce come ricerca clinica, prende in considerazione la dimensione sociale della vita psichica e trae le sue origini dall’antropologia, la sociologia, la biologia e la filosofia della scienza. Fondamentali sono i concetti di “relazione” e “matrice”.La Relazioneè considerata come una rete interattiva che lega in modo intimo le persone. La rete primaria è la famiglia ed è grazie ad essa che si costituiscono tutti quei processi che conducono alla formazione della personalità del soggetto. Altre reti sono costituite dal gruppo di amici, dai colleghi, dai superiori e sono proprio tutte queste che costituiscono una trama di comunicazioni intime che si sviluppa in una matrice.La Matrice è il mezzo psicologico, inconscio, attraverso il quale gli individui comunicano tra loro e nella matrice ritroviamo il patrimonio biologico e culturale dell’essere umano. È un sistema di interazioni.Sigmund Foulks, padre del pensiero Gruppoanalitico,distingue tre tipi di matrice. La prima, definita matrice di base, è la sede delle proprietà biologiche della specie e delle loro trasformazioni culturali per quel che riguarda i valori, gli atteggiamenti e le consuetudini. La seconda, la matrice dinamica, prende in considerazione la trasformazione di una situazione gruppale. La matrice personale, infine, trae le sue origini dal gruppo familiare e l’individuo dà significato a quelli che sono i suoi rapporti all’interno di questo gruppo.Secondo Napoletani (1987) l’individuo, identificandosi con i soggetti con i quali instaura un rapporto, costituisce una propria identità individuale. Avendo la facoltà di apprendere tutto ciò che il proprio ambiente è pronto a trasmettergli, comprese le “modalità relazionali”, si deduce che questa identità altro non è che il frutto dell’ambiente in cui si vive.Una coppia, quindi, è formata da due personalità differenti a cui si aggiungono l’ambiente sociale d’origine, la cultura, la lingua e la religione.Secondo Francoise Sand (2005) ognuno di noi ha uno “zaino” che si riempie a partire dalla prima infanzia. È la nostra storia ricca di emozioni, abitudini e tradizioni di cui non abbiamo piena coscienza. Importante è prendere coscienza del contenuto di questo zaino che, se rimane incomprensibile o insopportabile agli occhi del partner, allora il suo contenuto potrà diventare fonte di malinteso.
FABRIZIANI, A. (2008). Coppia: Crisi Gestibili o Rotture Definitive?. Firenze: PsicoLAB. Visionato il 04/04/2009 su http://www.psicolab.net

Pubblicato da Andromeda Associazione Culturale > Scarica qui la brochure di presentazione dell'Associazione Andromeda

Il Posto delle Donne

Dove, dopo tutto, cominciano i diritti umani universali? Nei piccoli luoghi, vicino a casa....., così vicini e così piccoli che non possono essere visti su una qualunque mappa del mondo. Eppure essi sono il mondo dell’individuo; il vicinato con cui egli vive; la scuola che frequenta; la fabbrica, la fattoria o l‘ufficio in cui lavora.Questi sono i luoghi in cui ogni uomo, donna o bambino cerca eguale giustizia, eguali opportunità, eguale dignità senza discriminazioni. Se questi diritti non hanno significato lì, hanno poco significato in qualunque altro luogo. Senza un’azione d’impegno civile per applicarli vicino a casa, cercheremo vanamente il progresso in un mondo più grande” (Eleanor Roosevelt, New York, 27 marzo 1958)

Con queste semplici e lucide parole Eleanor Roosevelt ci chiarisce la relazione esistente tra etica, politica e diritti umani. I diritti umani riguardano la sfera dei valori personali e, in quanto tali, richiedono sensibilità verso noi stessi, i luoghi e le persone a noi vicine. Questi diritti, dunque, non sono astratti; nascono e vengono rispettati a partire dalle relazioni più intime. Risulta sterile, oltre che puerile, attendersi che siano i governi ad operare in tal senso servendosi di una mirata politica. La politica, oltretutto, ha smesso da tempo immemorabile di assolvere alla sua funzione di mediatrice dei conflitti in vista del bene comune; al contrario, la politica è spesso responsabile di numerose guerre e, paradossalmente, risulta frequente la scelta di una guerra motivata da ragioni di pace, noncuranti delle conseguenze disastrose per la natura ed i più deboli. Le parole di Eleanor Roosevelt costituiscono un incitamento a ripristinare i valori di unicità e di sensibilità. Le guerre, ed ogni forma di omicidio razionalmente organizzato e preordinato, sono tollerate solo perché il nemico è un principio immateriale. Il singolo essere umano, privato del riconoscimento del suo carattere di unicità, svuotato di tutto ciò che ne fa una persona fisica reale, è ridotto ad un concetto generico ed astratto che cessa di essere un valore insostituibile; a quel punto la sua morte non suscita più orrore, diventa razionalmente ed emotivamente tollerabile. Come si pongono le donne nei confronti di questa alienazione generatrice di conflitti senza soluzione di continuità? Quale è oggi la loro reale posizione nei confronti dei diritti umani in generale e nello specifico verso diritti violati delle donne? Può l’arte ai nostri giorni costituire un antidoto contro barbarie e distruttività ed assolvere ad una funzione di sensibilizzazione per la salvaguardia di tali diritti? Possono ancora le donne essere promotrici e sostenitrici della pace intesa nel suo valore più profondo, come equilibrio e valorizzazione di tutti gli elementi costitutivi della società? È possibile tuttora sperare in un recupero da parte delle donne dell’anticha funzione di guaritrice perfettamente in osmosi con la natura, pur nel riconoscimento di quella differenza ed unicità che costituiscono la sua ricchezza? Anche nel mondo dell’arte la natura si è quasi completamente dissolta. Il panorama artistico delle culture occidentali industrializzate propone costantemente sperimentalismi spesso fini a sé stessi e slegati dalla realtà dell’umanità, che persino nelle condizioni più disperate tende sempre verso l’unità e l’universale. Nei romanzo Le tre ghinee” Virginia Woolf suggerisce una via di accesso alla costruzione della pace che parte dal basso, dall’educazione e dalla creatività, e per realizzare questo prezioso progetto offre tre ghinee. La ‘prima’ ghinea è offerta a condizione che sia ricostruito un college “giovane e povero”, mirato alla formazione di coloro che sapranno validamente contribuire alla prevenzione della guerra; in questo college saranno insegnate medicina, matematica, musica, pittura e letteratura, ma anche, e soprattutto, psicologia per comprendere la vita, gli altri e l’arte dei rapporti umani. La creatività avrà la priorità in tutti gli insegnamenti e sarà utilizzata per imparare l’arte di vivere, promuovere l’unione di corpo e mente. La competitività sarà bandita assieme all’esibizionismo, ai diplomi, ai sermoni e alle conferenze, a favore della libertà e della genuina voglia di imparare . La ‘seconda’ ghinea è offerta per aiutare le donne a guadagnarsi da vivere; perché guadagnarsi da vivere è la prima forma di emancipazione nei confronti del potere maschile; è la condizione che mantiene le donne lucide e critiche nei confronti di quell’embrione di insetto che altrove viene chiamato ‘dittatore’; quel tipo di ente umano convinto di avere il diritto, derivato da Dio, dalla natura, dal sesso o dalla razza, di imporre la propria volontà; “…che diritto abbiamo noi […] di predicare ad altri paesi i nostri ideali di libertà e giustizia, quando ogni giorno della settimana dai nostri giornali più influenti sbucano fuori insetti come questo?”. La visione della Woolf dunque, crea un collegamento tra conflitto di genere e conflitto di stati; anche se la condizione femminile sembra aver stabilito un maggior equilibrio di forza e potere. Di fatto lo squilibrio esiste ancora ed è molto lontano dall’essere stato risolto. Le quattro forme di dominio maggiori: razza, classe, genere e natura, rimangono tuttora roccaforti inaccessibili. La natura, le donne e i più deboli (nel loro processo di asservimento) sono ritenuti ancora elementi passivi, comparse silenziose, piuttosto che protagonisti di valore che finiscono con il costituire un invisibile sfondo utile ai veri protagonisti del potere assoluto. Virginia Woolf si rivela profetica a proposito del rapporto pace-donna e creatività quando si chiede: come sarà la donna che avrà pari opportunità maschili di accedere ai luoghi del sapere e del potere? Sarà essa in grado di non smarrire sé stessa nell’avidità di controllo? Potrà sottrarsi al rischio di divenire anch’essa possessiva, gelosa, aggressiva, troppo sicura di sé e del “giudizio immutabile di Dio, della Natura e della Proprietà”? Per questi motivi, la Woolfe pone una condizione al dono della seconda ghinea: che la beneficiaria si adoperi affinché una volta giunte in alto, queste nuove donne emancipate siano di aiuto a qualunque essere umano, senza distinzioni di sesso, razza o religione ad intraprendere la professione prescelta. La ‘terza’ ed ultima ghinea invece viene donata all’avvocato che le ha inviato la lettera, senza condizioni, in piena libertà in quanto: “l’unico diritto di supremo valore per tutti gli esseri umani, il diritto a guadagnarsi da vivere, è già stato conquistato”.Tuttavia la Wolfe si rifiuta di entrare a far parte dell’associazione di cui fa parte l’avvocato, nonostante la bontà della sua missione: la diffusione dei diritti dell’individuo, l’opposizione alla dittatura, il perseguimento dell’ideale democratico dell’uguaglianza di tutti i cittadini: “…così facendo annegheremo la nostra identità nella vostra; entreremo, riproducendoli e rendendoli ancora più profondi, dentro i vecchi slabbrati solchi lungo i quali la società […] va gracidando con insopportabile coralità: trecento milioni spesi per gli armamenti. Cancelleremmo la visione che la nostra esperienza della società ci ha aiutate a intravedere”. Piuttosto ella propone la fondazione di una nuovasocietà: la Società delle Estranee (così chiamata per essere coerente con i fatti della storia che riguardano le donne, della legge e della psicologia femminile). Una libera associazione di figlie degli uomini colti che si impegneranno a guadagnarsi da vivere, a far ottenere alle madri uno stipendio tale da permettere loro un pensiero e una volontà autonome, a denunciare ogni prevaricazione o abuso all’interno del lavoro, a non guadagnare più del necessario, a rifiutare qualsiasi partecipazione diretta o indiretta alla causa della guerra, a ritirarsi da ogni competizione, a rifiutare incarichi ed onori, a operare attività di verifica ed eventualmente di critica in tutti i campi (dalla religione alla scuola, dall’arte alla politica…). Una Società che persegue gli stessi fini dell’associazione dell’avvocato, ma che cerca di raggiungerli con mezzi diversi che provengono da ben altra educazione, da una specifica visione ed interpretazione del mondo che va molto al di là degli stretti confini maschili: “In quanto donna non ho patria. In quanto donna, la mia patria è il mondo intero”. La continua violenza alla quale le donne sono soggette, la dice lunga su quanto certi meccanismi di potere mantengano inalterati certi squilibri a favore delle classi e dei generi e delle nazioni dominanti. È innegabile che ci sono stati indubbi miglioramenti nella condizione femminile specie nei paesi maggiormente industrializzati, ma queste conquiste non rappresentano un dato di fatto, un diritto acquisito ad Aeternum. L’abuso nei confronti dei più deboli è una pratica costantemente in agguato e le donne, soprattutto quelle più povere e meno colte, sono tuttora quelle più esposte. Saranno le donne a fare la pace? dice David Grossman nel suo libro A un cerbiatto somiglia il mio amore;noi non possiamo che augurarcelo,maper fare la pace le donne devono abbracciare la via della disobbedienza nei confronti di un sistema politico promotore di conflitti senza soluzione di continuità, iniziando a rifiutare il linguaggio astratto ed ideale per calarsi in una dimensione maggiormente corporea ed emozionale, ripristinando e valorizzando le sue naturali capacità di empatia. La ricerca della pace è soprattutto un affinamento di sensibilità; grazie ad essa possiamo renderci conto di quanto la conoscenza abbia bisogno di minare l’ignoranza; la compassione di dissolvere l’intolleranza; l’attivismo coordinato di sostituire l’accettazione passiva e la disperazione; il dialogo di sostituire la sterile recriminazione; la giustizia innovativa di prendere il posto della vendetta; la moralità di sostituire le aride speculazioni del commercio e degli affari; ed il riconoscimento della universalità dei diritti umani di divenire una piattaforma comune imprescindibile ed inalienabile.

IURILLI DUHAMEL, A. (2009). Il Posto delle Donne Creatività e Diritti Umani. Firenze: PsicoLAB. Visionato il 04/04/2009 su http://www.psicolab.net

Pubblicato da Andromeda Associazione Culturale > Scarica qui la brochure di presentazione dell'Associazione Andromeda

venerdì 20 marzo 2009

Ddl sicurezza, medici in rivolta. "Sarà obiezione di coscienza"


Fanno appello al codice deontologico, invitano a praticare il dissenso, chiamano all'obiezione di coscienza. Un fronte ampio e trasversale di camici bianchi si è schierato contro la norma votata al Senato che prevede la denuncia da parte dei medici degli stranieri irregolari. Non è un dissenso formale, quello che esprimono, è una preoccupazione che assedia i luoghi della salute e le coscienze. Si rischia, dicono, una catastrofe sanitaria, una sanità clandestina gestita da gruppi etnici e religiosi, una deriva giuridica. Spiega preoccupato Amedeo Bianco, presidente della Fnomceo, Federazione degli ordini dei medici: "È una norma che va contro l'etica e la deontologia e va contro il principio base della tutela della salute pubblica". Gli irregolari, temendo la denuncia, potrebbero "non curarsi più in strutture riconosciute, creando fenomeni clandestini di cura molto rischiosi". Di "grave rischio" parla anche il segretario della Federazione dei medici di famiglia, Giacomo Milillo: "Un clandestino potrebbe non rivolgersi alla struttura sanitaria per paura di essere denunciato". Con la possibilità che si diffondano malattie come scabbia, tbc, malaria. No anche dal fronte dei medici cattolici, sostenuti dalla Cei: "Alla Chiesa competerà sempre di aiutare le persone in pericolo di vita e non sono obbligato a denunciare nessuno", ha detto Domenico Segalini, segretario della commissione Cei per le migrazioni. Circola tra le file dell'opposizione e dei sindacati un invito ad esercitare l'obiezione di coscienza. Carlo Podda, segretario generale della Fp Cgil, annuncia che "verranno valutate le iniziative più efficaci per scongiurare l'applicazione di questa norma, prime tra tutte la disobbedienza civile e l'obiezione di coscienza". Anche Vittorio Agnoletto e Giusto Catania, eurodeputati del Prc, propongono "all'Ordine dei medici di avviare una campagna per l'obiezione di coscienza". E l'immunologo Fernando Aiuti, del Partito della Libertà, presidente della Commissione Speciale Politiche Sanitarie del Comune di Roma dice chiaramente: "Mi auguro che i medici disobbediscano". Dicono no alla norma voluta dalla Lega anche i medici che da sempre combattono in prima linea. "Siamo sconcertati - dichiara Kostas Moschochoritis, direttore generale di Medici senza frontiere Italia - È una scelta che sancisce la caduta del principio del segreto professionale".
"Delusi e preoccupati" i pediatri. In una nota la Società italiana di pediatria ricorda che "la denuncia da parte del medico degli immigrati clandestini mette in pericolo soprattutto i bambini". Che rischiano di diventare invisibili. Ed è stata una pediatra di Modena, Maria Catellani, a diffondere, già da dicembre, un appello su internet contro la norma. "Abbiamo raccolto 78 mila firme, c'è veramente una differenza di sentire tra la cosiddetta società civile e la politica". Anche su Facebook è stato aperto un gruppo che in pochissimo tempo ha raccolto centinaia di adesioni.

Sesso sui minori, lo fanno i 30enni. Italia quinta tra i paesi "carnefici"


RIO DE JANEIRO - I numeri che illustrano il fenomeno dello sfruttamento sessuale di bambine, bambini e adolescenti in tutto il mondo fanno davvero paura. E ci presentano un pianeta popolato da mostri, spesso senza volto, nascosti nei computer dei ragazzini, o con la faccia insospettabile di un parente, un amico di famiglia, un vicino di casa abbronzato, di ritorno da un viaggio esotico. Sono 150 milioni le bambine e circa 75 milioni i minorenni sotto i 18 anni che hanno avuto rapporti sessuali forzati o subito violenze sessuali, con o senza sfruttamento commerciale. Ann M. Veneman, direttrice generale dell'Unicef, prima dell'inaugurazione del terzo congresso mondiale contro gli abusi sui minori, ieri ha detto: "Nessun Paese è immune, non esistono spettatori innocenti di fronte a questa tragedia globale del nostro tempo".Fortemente voluto dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula Da Silva, questo terzo meeting mondiale sullo sfruttamento sessuale dei minori - dopo quelli di Stoccolma e di Yokohama - sembra avere l'ambizione di ripartire dai dati agghiaccianti sulle proporzioni del fenomeno della pedofilia e della pedopornografia nel mondo (un volume d'affari, secondo l'ONU, di 32 miilardi di dollari) per andare oltre e proporre soluzioni ai governi e al mondo in termini di prevensione. Al meeting partecipano circa 3000 persone e sono rappresentati 125 stati (per l'Italia c'è il ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna) ed avrà come ospiti d'onore il presidente russo Dmitri Medvedev e la regina Silvia di Svezia.Ecco, dunque, il profilo del fenomeno che emerge dal congresso. Dal punto di vista dello sfruttamento sessuale dei minori, il mondo si divide tra "donatori di vittime" ed "esportatori di carnefici". Tra i primi vanno annoverati, in ordine sparso, Thailandia, Brasile, Kenia, Venezuela, S. Domingo, Guatemala, Cambogia e diversi altri stati africani, del sud est asiatico e dell'Amerca Latina. Tra i secondi, un ruolo importante è riservato all'Italia, che occupa il quinto posto nella poco onorevole classifica dei paesi "cacciatori di bambini", dopo Usa, Germania, Francia, Australia. Un esercito di centinaia di migliaia di persone, con un'età drammaticamente in calo rispetto a 10-15 anni fa, che oggi si attesta tra i 25 e i 30 anni, che parte verso "i paradisi del sesso pedofilo" molti dei quali evidentemente ignari del fatto che ormai il reato di abuso sessuale sui minori è punibile dalla legge italiana, anche quando l'abuso avviene all'estero.Le ragioni dell'abbassamento della soglie d'età le spiega Marco Scarpati, presidente di ECPAt Italia, acronino di End Child Prostitution Pornography and Trafficking", una rete internazionale di organizazioni impegnate nella lotta contro ogni forma di sfruttamento sessuale e commerciale dei minori."Tutto nasce da un'idea di sessualità costruita su internet - dice Scarpati - dove vige l'esercizio virtuale di una sessualità priva di affetto e rispetto tra persone. Dove, in sostanza, prevale un modello di sesso che non è quasi mai di coppia e spesso ispirato alla violenza, o comunque al puro e semplice soddisfacimento di pulsioni. Ne deriva l'abitudine ad una sessualità irreale, che però quando poi si misura con la realtà, cioè nell'incontro concreto con l'altro sesso, si scontra con l'impossibilità di mettere in pratica i modelli acquisiti nella pratica solo virtuale del sesso. Questo - sostiene Scarpati - spesso induce persone sempre più giovani a scegliere la via del sesso a pagamento con minorenni, più addomesticabili degli adulti, proprio perché piu'deboli e soprattutto poveri".Tra i contributi di ECPAT al meeting ci sarà quello di individuare nuove procedure, meno traumatizzanti per i bambini, in occasione di processi a pedofili. "In Italia le leggi per combattere e punire questi reati ci sono e sono anche buone - ha detto ancora Scarpati, autore, tra l'altro, di un saggio sul tema: "Il rumore dell'erba che cresce" - il problema è che si fa fatica ad applcarle. Così come risultano vecchi i metodi di approccio per stabilire la verità durante i dibattimenti nei quali sono coinvolte bambine e bambini, vittime di abusi sessuali".L'idea-guida del congresso sembra essere dunque quella di prevenire, oltre che combattere e punire, i responsabili di questo genere di violenza sui minori, capace di lasciare tracce indelebili su chi la subisce, fino ad inibire una normale vita di relazione. I terreni individuati per tentare di arginare il fenomeno sono diversi. In primo luogo - si dirà durante il meeting - nel diffondere nelle scuole, in famiglia, e attraverso i Media un'idea della sessualità legata al rispetto e all'amore tra due persone. Non è educazione sessuale in senso classico, ma qualcosa di più e di diverso, che dovrà accompagnare, con lo sforzo di tutti gli stati, la crescita delle nuove generazioni. C'è poi il versante on line. Qui la prevenzione appare assai più complicata. La rete - dicono i rappresentati del'Unicef - sfugge ad ogni controllo.Qualche tempo fa, ad esempio, è stato fatto un esperimento per testare la capacità reattiva dei pedofili su internet. Per circa 14 ore è stato messo in circolazione un "filmato-esca" di una bambina di 5 anni sottoposta a inguardabili sevizie sessuali. Bene, solo in quell'arco di tempo, e prima di essere tolto di mezzo, quel film è stato scaricato migliaia di volte. Nel frattempo, qualcosa si sta facendo. ECPAT, assieme all'Università di Tor Vergata e il CNR hanno lanciato un software contro i rischi di adescamento e l'invio-scambio di foto dal contenuto sessuale su Messenger. Si chiama "Virtual parent", si installa nel pc e fa le veci dei genitori, che possono così controllare la lista dei nuovi contatti e dei file scambiati.
Fonte: http://www.repubblica.it/




giovedì 12 marzo 2009

Il potere da' alla testa

L'esperienza lo ha dimostrato molte volte nel corso della storia, ma ora la conferma arriva dagli scienziati: il potere dà alla testa. Dunque non è un caso che le azioni dei potenti spesso lascino perplessi, dai leader politici che si lanciano nei conflitti senza calcolarne i costi in termini di tempo, denaro e vite umane, fino ai manager avventurosi che avviano operazioni economiche azzardate, intaccando le finanze di compagnie e investitori. E perfino le persone più ordinarie sembrano all'improvviso ebbre di pretese di invincibilità, dopo una sia pur piccola promozione in ufficio. Con conseguenze che possono essere devastanti per sé e per gli altri, ammoniscono i ricercatori diretti da Nathanael Fast e Deborah Gruenfeld della Stanford Graduate of Business, autori di uno studio pubblicato su 'Psychological Science'.Gli scienziati, insieme a colleghi della Northwestern University, hanno indagato sulle illusioni generate dal potere. Concludendo che questo "può letteralmente dare alla testa, spingendo gli individui a credere di avere molto più controllo sui risultati delle proprie azioni rispetto alla realtà". Adam Galinsky della Northwestern University spiega: "Abbiamo condotto quattro esperimenti per esplorare le relazioni tra potere e illusione di controllo, cioè la convinzione di avere l'abilità di influenzare risultati che sono in larga parte determinati dal caso". In questo modo i ricercatori hanno visto che basta impegnarsi nel gioco di ruolo 'manager-sottoposto', stando dalla parte del capo, per subire le illusioni legate al potere."Oltretutto, l'idea di essere in grado di controllare un risultato dovuto invece al caso porta a un ottimismo irrealistico e gonfia l'autostima", assicura lo studioso. Così ci si sente onnipotenti, e si finisce per perdere di vista la realtà. I risultati della ricerca influenzano anche il modo in cui il potere, una volta raggiunto, viene mantenuto o perso. Secondo gli scienziati, infatti, le illusioni positive possono essere utili ai potenti nel riuscire a far sembrare possibile l'impossibile. Insomma, regalano carisma e capacità di trascinare gli altri. Ma la relazione tra potere e controllo illusorio può spingere i leader a scelte azzardate e sbagliate, scalzandoli così dal vertice. "Insomma, l'illusione di un controllo personale sulle cose potrebbe essere una delle strade attraverso le quali il potere provoca la sua stessa fine", conclude Galinsky.

DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11


DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11
GU n. 45 del 24-2-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita’, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu’ concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu’ efficace disciplina dell’espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche’ ad un piu’ articolato controllo del territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia’ approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu’, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;
Emanail seguente decreto-legge:

CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorioArt. 1.Modifiche al codice penale1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e’ inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis; ».Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; ».Art. 3.Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 3541. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».Art. 4.Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».Art. 5.Esecuzione dell’espulsione1. Al comma 5 dell’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo’ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo’ chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo’ eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se gia’ trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 6.Piano straordinario di controllo del territorio1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita’ di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi’, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalita’ di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7.Modifiche al codice penale1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 8.Ammonimento1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 9.Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo’ prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo’, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».Art. 10.Modifica all’articolo 342-ter del codice civile1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».Art. 11.Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.Art. 12.Numero verde1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita’ e’ istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita’ di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche’ di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.


CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13.Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010, euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l’anno 2010, 3.453.950 euro per l’anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 5, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 e’ autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


CAPO III
Disposizioni finali
Art. 14.Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2009

NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Carfagna, Ministro per le pari opportunita’

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Meloni, Ministro della gioventu’

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

La Russa, Ministro della difesa

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano