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giovedì 12 marzo 2009

DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11


DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11
GU n. 45 del 24-2-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita’, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu’ concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu’ efficace disciplina dell’espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche’ ad un piu’ articolato controllo del territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia’ approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu’, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;
Emanail seguente decreto-legge:

CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorioArt. 1.Modifiche al codice penale1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e’ inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis; ».Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; ».Art. 3.Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 3541. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».Art. 4.Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».Art. 5.Esecuzione dell’espulsione1. Al comma 5 dell’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo’ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo’ chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo’ eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se gia’ trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 6.Piano straordinario di controllo del territorio1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita’ di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi’, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalita’ di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7.Modifiche al codice penale1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 8.Ammonimento1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 9.Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo’ prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo’, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».Art. 10.Modifica all’articolo 342-ter del codice civile1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».Art. 11.Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.Art. 12.Numero verde1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita’ e’ istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita’ di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche’ di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.


CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13.Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010, euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l’anno 2010, 3.453.950 euro per l’anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 5, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 e’ autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


CAPO III
Disposizioni finali
Art. 14.Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2009

NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Carfagna, Ministro per le pari opportunita’

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Meloni, Ministro della gioventu’

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

La Russa, Ministro della difesa

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano


giovedì 5 marzo 2009

Desperate housewiwes? No grazie



Mamme e lavoratrici. Una lotta quotidiana a caccia dell'equilibrio perduto, riconquistato. In bilico perenne per bilanciare affetti e carriera, realizzazione personale e sensi di colpa atavici, figli, capo e compagni di vita. A raccontare un equilibrio possibile, raggiunto quotidianamente con fatica e fantasia dal 61% delle intervistate, è un sondaggio del mensile Psycologies. Un'indagine che racconta il nuovo rapporto delle donne con lavoro. Vissuto come libera scelta, in nome di una realizzazione personale a tutto campo che vede, ed è la prima volta, il supporto, la condivisione, la complicità del 75 % dei mariti d'accordo sull'attività della moglie. Anche se per le donne lavoratrici i sensi di colpa restano quotidiani anche perché i figli sembrano riottosi a lasciarle andare fuori: solo il 35 % appoggia la loro voglia di lavorare. Di tutto questo parlano oggi all'Università Cattolica di Milano psicologi e imprenditrici in occasione del convegno sull'Equilibrio tra lavoro e famiglia.Il sondaggio - Sono state intervistate 1908 donne. Il 46% è impiegata, il 20% libera professionista. Il 44% con un contratto full time a tempo indeterminato, il 19% indeterminato part time, il 14% tempo indeterminato, il 24% atipico (collaborazione, partita Iva).Perché lavorano - Oggi le donne lavorano sempre di più per scelta (59%), non per necessità. L'occupazione rappresenta un piacere in più della metà dei casi (54%), è un'occasione di gratificazione personale (46%). Significa soddisfazione per il 56 % delle intervistate mentre è vissuto come necessità dal 44%.Identità e gratificazione - Il lavoro è visto come un vero e proprio segno di identità tanto che viene scelto dalla donna spinta dal desiderio di autonomia e indipendenza (78%), per dimostrare qualcosa a se stessa (10%) ed è vissuto come un'occasione di gratificazione personale, come un piacere dal 54% delle intervistate. Il tratto distintivo del lavoro è nel 48% dei casi il fatto di avere un'attività interessante e o utile, vedere riconosciuti i propri meriti nel 35% dei casi.Lavoro e famiglia - Solo il 40 % delle donne che hanno risposto al sondaggio smetterebbe di lavorare se potesse. E lo farebbe più per sé che per la famiglia. Nel 53% dei casi infatti, rinuncerebbe alla propria occupazione per dedicare più tempo a marito e figli, ma nel 56% per dedicare più tempo a se stessa.Casalinga e solitudine - Tra i motivi che portano le donne a non voler lasciare il lavoro l'idea che così perderebbero un'occasione di realizazzione personale 52%, la mancanza di stimoli culturali 24%, la mancanza di contatti col mondo esterno 37%. Insomma, poca voglia di diventare "desperate housewiwes".Compagni e figli - La scelta di lavoro è condivisa dal 74% dei partner mentre il consenso crolla quando si parla di figli. I ragazzi contenti di avere una mamma che lavora sono solo il 36%, convinti nel 29% dei casi che lei vada in ufficio soprattutto per necessità e non per soddisfazione 28%. Più realisti e consapevoli di cosa pensa la donna, sono i partners. Il 42% è persuaso che il lavoro per la moglie sia soddisfazione, necessità per il 40. Per le donne infatti la situazione è più netta: il 56% vive il proprio mestiere come soddisfazione e solo il 44 % come una necessità.
Fonte: http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/cronaca/mamme-lavoro/mamme-lavoro/mamme-lavoro.html?rss

venerdì 20 febbraio 2009

Minori ed Internet


Quasi metà dei bambini italiani vive con paura esperienze della sua quotidianità come passeggiare per la strada, andare a scuola o navigare sul web. I dati allarmanti sono contenuti nella nona edizione del Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza appena presentato dall’Eurispes e dal Telefono Azzurro.La paura di essere rapiti si attesta in cima alla classifica con il 22,6 per cento. Le altre potenziali situazioni critiche riscuotono, nell’ordine, i seguenti consensi: il 16,3 per cento ha paura di essere avvicinato da persone sconosciute, il 16,2 per cento di essere coinvolto in attentati terroristici, il 13,9 per cento di perdersi, il 13,5 per cento di assistere a scene violente, il 12,6 per cento di rimanere solo in casa e di essere picchiato da altri bambini/ragazzi. Tra i maschi il senso di sicurezza è maggiore rispetto alle femmine, legato probabilmente ad una maggiore forza fisica del sesso di appartenenza.Quanti bambini si sono sentiti in pericolo? Nonostante più della metà dei piccoli intervistati (il 56,7 per cento) sostenga di non essersi mai sentito in pericolo, il 38,3 per cento di essi confessa di essere stato protagonista di una situazione in cui si è sentito messo a rischio o ha dovuto fronteggiare una situazione di emergenza.Quali i luoghi di reale pericolo? Il 39,2 per cento dei bambini dichiara di non essersi sentito al sicuro andando in giro per la città, il 23,8 per cento restando a casa, il 14,5 per cento non sa o preferisce non rispondere, il 10,1 per cento a scuola, il 7,6 per cento ha risposto “altro” (in vacanza, al mare, al supermercato) ed il 4,8 per cento si è sentito in pericolo navigando in Internet. Le città avvertite come più pericolose da parte dei bambini che vi abitano sono quelle appartenenti all’area geografica del Centro, in cui il 46,7 per cento dei piccoli si è sentito in pericolo.Le scuole meno sicure, in cui esiste un livello di controllo più basso e in cui si è sentito minacciato il 24 per cento del campione, sembrano essere quelle delle Isole, che non reggono il paragone con gli istituti delle altre aree geografiche, all’interno dei quali si è sentito in pericolo: il 9,6 per cento dei bimbi al Nord-Est, il 9,3 per cento al Centro, il 7,8 per cento al Sud ed il 6,9 per cento al Nord-Ovest.Per quanto riguarda la navigazione in Internet, i bambini che si sono sentiti in pericolo tra pagine e siti web sono il 7,3 per cento del Centro, il 6,7 per cento delle Isole, il 4,9 per cento del Sud, il 4,8 per cento del Nord-Est e il 2,4 per cento del Nord-Ovest.
Fonte: Ufficio stampa Telefono Azzurro 2008.http://it.health.yahoo.net/c_news.asp?id=23876

venerdì 6 febbraio 2009

Stress? Sì, grazie!


Quante volte ci capita di dire o di sentir dire “sono stressato” – “è colpa dello stress” dando a tale termine una connotazione del tutto negativa?Iniziamo col dire che l’essere umano è un “animale sociale”. Vive immerso in un contesto che lo porta ad essere continuamente ed incessantemente sottoposto a stimoli esterni che determinano un turbamento del suo equilibrio interno. Il soggetto, di natura pigro ed inerte, mette in atto delle reazioni cognitive, emotive e somatiche per cercare di ristabilire l’equilibrio perso.L’insieme dei tentativi messi in atto dall’individuo in vista del recupero omeostatico è definito stress conferendo quindi al termine un significato del tutto neutro, in quanto risposta ad uno stimolo.E’ solo continuando a creare risposte a stimoli esterni che il soggetto impara a creare elementi cognitivi più vincenti, forme emotive più ottimistiche e azioni più performanti dando origine ad un continuo miglioramento delle sue capacità di adattamento all’ambiente circostante. In tal modo cresce e si evolve. Insomma, stress è vita !La connotazione negativa nasce nel momento in cui il soggetto non riesce a ristabilire la serenità interna per una serie di ragioni spesso legate a difficoltà nella gestione dello stress. Non è facile gestire lo stress.Partiamo dal presupposto che ad un certo punto si verifica un evento scatenante (stressor) che turba l’equilibrio interno del soggetto. Ciò determina quindi un cambiamento. L’individuo, per natura non amante dei mutamenti, inizia a mettere in atto una serie di strategie per recuperare quanto perso. Ovvero cerca di gestire il cambiamento, lo stress appunto. Per far fronte alla nuova situazione, il soggetto deve necessariamente costruire nuovi schemi cognitivi. Infatti quelli precedentemente utilizzati erano sì utili per la situazione precedente, ma non per quella attuale del tutto nuova ! Deve necessariamente affrontare nuove emozioni probabilmente mai sperimentate prima. Deve mettere in atto nuovi comportamenti. Insomma, non può più essere quello di prima. Deve cambiare ! Ed il soggetto non sempre ama farlo ! A questo punto entrano in gioco una serie di fattori complessi quali la personalità, le facoltà intellettive, la malleabilità somatica tali da determinare una risposta al cambiamento, ovvero una gestione dello stress più o meno efficace. Non sempre risulta però vincente. Spesso l’individuo pensa di aver scelto pensieri, emozioni ed azioni che siano utili alla gestione dell’evento stressante, ma di fatto non lo sono. Questa sua innocente inconsapevolezza lo fa entrare in un vortice negativo allontanandolo sempre di più dalla “soluzione” , ovvero dalla scelta di strategie efficaci per la gestione dello stress. E’ a questo punto che quello che viene comunemente definito stress acquista una accezione negativa. Ma quando questa è visibile, beh, è già troppo tardi. Infatti spesso a tal punto il soggetto non sa neanche più riconoscere l’evento stressante adducendo come cause del suo malessere un insieme di elementi confusi ed ingarbugliati. Oramai gli eventi scatenanti si sono mischiati con le conseguenze. L’individuo a volte accusa malesseri somatici pensando siano le cause del suo star male mentale senza però riconoscere queste come effetti di una prolungata inefficace gestione dello stress. Questa situazione può durare giorni, mesi e nei casi più gravi anni. Ma non disperiamoci….la soluzione esiste !!!


"Stress? Sì, grazie!", tratto in data 04-02-2009 da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologihttp://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=16161

Pubblicato da Andromeda Associazione Culturale > Scarica qui la brochure di presentazione dell'Associazione Andromeda

venerdì 30 gennaio 2009

La valutazione nella formazione

Negli ultimi anni il tema della valutazione è risultato sempre più emergente in Italia; si sono infatti moltiplicati i contributi su questa tematica a cui la nostra cultura non si era mai particolarmente appassionata. In particolare è chiaramente evidente come tale interesse, e conseguente prassi, si stia sviluppando all’interno delle strutture che utilizzano come risorsa i finanziamenti comunitari europei. La possibilità di progettare strumenti valutativi in grado di supportare il processo decisionale nel campo della elaborazione e della realizzazione di offerte formative ha favorito la progressiva attenzione verso questi sistemi.Nello specifico l'analisi valutativa si propone di garantire la conoscenza specifica degli elementi coinvolti nell’intervento, così da ridurre i margini di incertezza entro cui le decisioni debbono essere prese. Ci si trova di fronte ad un tipo di analisi fortemente protesa verso i punti di vista degli attori implicati nelle decisioni, in cui i sistemi utilizzati non si delineano assolutamente come strumenti di tipo statistico o meramente descrittivo dei fenomeni di interesse, ma che invece manifestano un forte orientamento alle esigenze del decisore, tecnico o politico che sia. Valutare significa innanzitutto essere capaci di controllare l’aderenza, la coerenza e la congruità di quanto definito nel disegno progettuale e l’efficacia di quanto concretamente realizzato. La valutazione è un’attività di rilevanza strategica poiché strettamente collegata all’intero processo progettuale.Tuttavia, è necessario fare una distinzione importante. Quando si parla di valutazione, ovvero della formulazione di un giudizio, in generale, ci si riferisce alla valutazione dei risultati (output) o alla valutazione ex post (outcome), ovvero a stime che si collocano a valle di un’azione o di un intervento e che hanno la finalità di esprimere giudizi in merito all’efficacia o all’efficienza dell’azione stessa e tale affermazione vale indipendentemente dal contenuto dell’azione.Si tratta, in altri termini, di una valutazione che, in quanto tale, non condiziona la scelta dell’azione stessa (già avvenuta in precedenza) e che, per le metodologie e gli strumenti utilizzati, tende a riportare il successo o meno dell’intervento valutato a variabili esterne al processo di programmazione e di attuazione dell’intervento in questione. All’interno delle singole aree della progettazione di un intervento formativo la valutazione assume un suo valore e acquista massima centralità in correlazione con tutti i processi e con tutte le attività avviate nelle fasi di preparazione, della realizzazione del progetto e dei risultati ottenuti. Lo scopo della valutazione non è soltanto quello di rivisitare i risultati di progetto in rapporto alle aspettative pianificate, ma anche quello di utilizzare e valorizzare al massimo l’esperienza acquisita al fine di migliorare l’efficacia e l’impatto dei risultati anche sul design dei progetti futuri.Partendo dall’assunto - ormai quasi unanimemente condiviso - che già in sede di progettazione devono essere chiaramente indicate le finalità, i tempi e le modalità della valutazione, occorre qui definire ed indicare quali saranno gli elementi che saranno valutati, quali le risorse disponibili, i tempi e i metodi che saranno applicati per effettuarle. L’idea da assumere come riferimento concepisce la valutazione non come semplice misurazione conclusiva (cioè da effettuarsi alla fine di ogni modulo e a fine corso) di capacità, conoscenze, ecc., ma come processo che accompagna le diverse fasi della progettazione e della attuazione del progetto e delle sue singole fasi.Tradizionalmente questa attività si realizza in tre stadi (valutazione ex-ante, valutazione in itinere, valutazione ex–post) che sono strettamente correlati tra loro e che contengono i criteri e gli indicatori di qualità espressi predisposti in fase di progettazione dei sistemi di valutazione .Operativamente possiamo dire che il processo di valutazione si avvale di strumentazioni tecniche e concettuali che identificano:
la rispondenza del progetto ai bisogni rilevati
la pertinenza dei contenuti espressi
la fondatezza delle ipotesi progettuali
la fattibilità e la riproducibilità delle prassi impiegate
l’attendibilità e l’utilizzo delle informazioni raccolte
la coerenza delle analisi e degli scopi prefissati
l’efficacia dei risultati ottenuti in termini di impatto e trasferibilità
L’efficienza dei processi realizzatiDal punto di vista operativo, un impianto di valutazione con queste caratteristiche deve essere strutturato in tre fasi o tempi di realizzazione:
una valutazione ex ante o preventiva (da collocare cioè prima della realizzazione delle azioni e/o dei corsi), contenente la dimostrazione di come i progetti riescano a soddisfare (cioè sono coerenti, adeguati rispetto a….) i requisiti posti dal committente;
una valutazione in itinere (da attuarsi durante le azioni e/o i corsi) con la precisazione di cosa e come si valuterà, cioè con quale metodologia, strumenti, risorse.
una valutazione finale o ex-post (cioè da collocarsi al termine delle azioni e/o dei corsi), con l’indicazione di cosa si valuterà al termine dell’attività e adottando quali criteri e parametri.In sede di progettazione, occorre indicare come, per ognuna di queste fasi, si procederà dal punto di vista operativo; devono cioè essere esplicitati gli elementi che saranno presi in considerazione per la valutazione e le concrete azioni che si intraprenderanno per dare attuazione ad esse. Non potranno mancare inoltre le informazioni relative alla tipologia degli strumenti che saranno utilizzati e in merito a coloro che avranno il compito di svolgere concretamente la fase di valutazione (risorse umane).Nello specifico della fase ex ante, che rappresenta una sorta di analisi di fattibilità del progetto, occorre indicare come i progetti riescono a soddisfare i criteri di coerenza, adeguatezza e pertinenza rispetto ai requisiti posti dal committente/finanziatore, dimostrando in tal modo di essere nelle condizioni di poter prendere avvio (in tal senso è da intendersi la fattibilità dei progetti).Rispetto alla costruzione del dispositivo per la valutazione in itinere, le azioni che attengono a questa fase sono mirate ad indicare cosa si valuterà in itinere e come lo si valuterà (con quale metodologia, con quali risorse ecc.). Occorre ricordare che gli elementi passibili di valutazione sono molteplici; tra cui:
apprendimenti/prestazione dei Partecipanti;
livello di coinvolgimento nelle azioni formative;
metodologie;
prestazioni dei formatori;
materiali/supporti didattici prodotti;
clima di gruppo;
rispetto dei parametri progettuali (anche economico/amministrativi);
livello/qualità delle relazioni (formatori, partecipanti, tutor, coordinatori, altri).Le azioni da compiere potranno pertanto riguardare alcuni o tutti gli elementi sopra indicati.Per quanto riguarda la Costruzione dell’ultimo dispositivo, ovvero quello relativo alla valutazione finale, occorre sempre specificare chiaramente cosa si valuterà al termine della attività, oltre ai criteri o parametri che si intendono utilizzare . Anche in questo caso gli elementi oggetto di questa valutazione finale possono essere molteplici. Si può decidere di rendere oggetto di valutazione:
grado di raggiungimento, da parte dei partecipanti, degli obiettivi didattici e formativi;
la “trasferibilità” delle abilità acquisite nel contesto di lavoro;
l’impiego della risorse coinvolte nell’intervento ;
le modifiche di Condizione/stato/comportamento individuale;
i risultati conseguiti complessivamente rispetto alle attese degli sponsor o committenti;
la qualità complessiva della formazione erogata;
la gestione economica-finanziaria dei progetti;le prestazioni dei docenti e del personale incaricato sui progetti;
le stesse progettazioni di riferimento.Vale la pena infine di ribadire che ”…questa particolare suddivisione dell’evento complesso consente di verificare il risultato finale (valutazione) come conseguenza di singoli risultati parziali (monitoraggio) più facili da controllare; permette anche, qualora questi ultimi si discostino dal programma, di valutare le conseguenze che quelle situazioni apporterebbero al risultato finale. Si introduce così, automaticamente, anche il concetto di controllo cibernetico (feed-back)…”. Gli interventi di formazione professionale in genere procedono dalla particolarità dei casi che li motivano e si confrontano con i problemi di generalizzazione e di modello degli interventi. Nonostante la radice “locale” o, meglio, proprio in forza del loro proporsi in un contesto determinato (MdL territoriale, bacino, comprensorio, azienda, ecc.) e per utenze molto diverse tra loro (giovani, adulti, extracomunitari, diplomati, non diplomati,ecc.), le azioni formative richiedono una progettualità che vada oltre il piano della “didattica”, che si realizzi a partire dall’accertamento delle ragioni del servizio formativo (motivazioni, finalità, obiettivi, condizioni, strumenti, valutazione, ecc.) e ricerchi con puntualità l’efficacia e l’efficienza del singolo intervento.

Fonte: "La valutazione nella formazione", tratto in data 11-03-2005 da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologihttp://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=1639





giovedì 22 gennaio 2009

La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi


Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all’allattamento, ed identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.
Tale tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, in formazione lavoro, part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale.la lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.
Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro avvia procedura di anticipo del congedo di maternità indirizzando la lavoratrice al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’A. ULss o alla Direzione Provinciale del lavoro competenti per il territorio dove ha sede l’azienda, con una dichiarazione scritta che deve contenere:I dati aziendali, i dati della lavoratrice, la mansione svolta ed i rischi connessi.Inoltre dovrà esplicare la non possibilità di spostamento in relazione all’organizzazione aziendale, indicando il relativo periodo. La lavoratrice dovrà presentarsi negli uffici sopraesposti con certificato del medico del S.S.N nel quale siano indicate l’epoca di gestazione e la data presunta del parto.
Se lo spostamento è possibile IL DATORE DI LAVORO
segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione e/o responsabile del personale, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda
informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale.
richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la signora in stato interessante e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni.
Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l’astensione dal lavoro in momenti diversi
Astensione anticipata che deve essere richiesta al DPL, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.
Astensione obbligatoria Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:
due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto;
un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell’astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato.
In caso di attività a rischio per l’allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto. La lavoratrice può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26,27,31,36,37,45,50)
Nel caso di adozione od affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di astensione obbligatoria. Il congedo può essere richiesto dalla lavoratrice nel caso il bambino non abbia un età maggiore a sei anni e deve essere usato durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.
Si ricorda che:
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum, partono dalla data effettiva del parto.
Per quanto riguarda la retribuzione le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale, ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione.
anche il lavoro notturno ( ore 24.6.00) è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Inoltre che la lavoratrice non può essere obbligata a prestare lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età del bambino ( art. 53 D.lgs 151/01)
anche Il pendolarismo, nel caso di lunghi tragitti casa- lavoro, potrebbe costituire fattore di rischio, per cui è previsto l’anticipo di un mese el congedo di maternità ( art.17 DLgs 151/01.)