giovedì 12 marzo 2009

DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11


DECRETO LEGGE 23 febbraio 2009, n. 11
GU n. 45 del 24-2-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettivita’, a fronte dell’allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una piu’ concreta tutela delle vittime dei suddetti reati, all’introduzione di una disciplina organica in materia di atti persecutori, ad una piu’ efficace disciplina dell’espulsione e del respingimento degli immigrati irregolari, nonche’ ad un piu’ articolato controllo del territorio;
Ritenuto, pertanto, di anticipare talune delle norme contenute in disegni di legge gia’ approvati da un ramo del Parlamento in materia di sicurezza pubblica e di atti persecutori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro della giustizia e del Ministro per le pari opportunita’, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, della gioventu’, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa, per le riforme per il federalismo, della difesa e per le politiche europee;
Emanail seguente decreto-legge:

CAPO I
Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorioArt. 1.Modifiche al codice penale1. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il n. 5) e’ sostituito dal seguente: «5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies; »;
b) dopo il numero 5) e’ inserito il seguente: «5.1) dall’autore del delitto previsto dall’articolo 612-bis; ».Art. 2.Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 275, comma 3, le parole: «all’articolo 416-bis del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivita’ delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche’ in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies del codice penale,»;
b) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) e’ inserita la seguente: «d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale; ».Art. 3.Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 3541. Al comma 1 dell’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: «600,» sono inserite le seguenti: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,» e dopo la parola: «602» sono inserite le seguenti: «, 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies»;
b) al quarto periodo, le parole: «600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma».Art. 4.Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 1151. All’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-bis e’ aggiunto il seguente:
«4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.».Art. 5.Esecuzione dell’espulsione1. Al comma 5 dell’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell’ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi, il questore puo’ chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora persistano le condizioni di cui al periodo precedente, il questore puo’ chiedere al giudice una ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non puo’ essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, puo’ eseguire l’espulsione ed il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea anche se gia’ trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore del presente decreto.Art. 6.Piano straordinario di controllo del territorio1. Al fine di predisporre un piano straordinario di controllo del territorio, al comma 22 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha autorizzato le Forze di polizia ed il Corpo dei vigili del fuoco ad effettuare, in deroga alla normativa vigente, assunzioni entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui, le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro il 30 aprile 2009», contenute nel terzo periodo dello stesso comma 22, sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’interno e dell’economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009».
2. In attesa dell’adozione del decreto di cui al quarto periodo del comma 23 dell’articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, le risorse oggetto di confisca versate all’entrata del bilancio dello Stato successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge sono immediatamente riassegnate nel limite di 100 milioni di euro per l’anno 2009, a valere sulla quota di cui all’articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per le urgenti necessita’ di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, al Ministero dell’interno e nel limite di 3 milioni di euro per l’anno 2009, per sostenere e diffondere sul territorio i progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
4. Le associazioni sono iscritte in apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dei requisiti necessari previsti dal decreto di cui al comma 6. Il prefetto provvede, altresi’, al loro periodico monitoraggio, informando dei risultati il Comitato.
5. Tra le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 4 i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell’ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato. Le associazioni diverse da quelle di cui al presente comma sono iscritte negli elenchi solo se non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica.
6. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinati gli ambiti operativi delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, i requisiti per l’iscrizione nell’elenco e sono disciplinate le modalita’ di tenuta dei relativi elenchi.
7. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
8. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza e’ limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 7.Modifiche al codice penale1. Dopo l’articolo 612 del codice penale e’ inserito il seguente:
«Art. 612-bis (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumita’ propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e’ aumentata se il fatto e’ commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena e’ aumentata fino alla meta’ se il fatto e’ commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e’ punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e’ di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto e’ commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita’ di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ quando il fatto e’ connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.»


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 8.Ammonimento1. Fino a quando non e’ proposta querela per il reato di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, la persona offesa puo’ esporre i fatti all’autorita’ di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. La richiesta e’ trasmessa senza ritardo al questore.
2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti e’ stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale e’ rilasciata al richiedente l’ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l’eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.
3. La pena per il delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale e’ aumentata se il fatto e’ commesso da soggetto gia’ ammonito ai sensi del presente articolo.
4. Si procede d’ufficio per il delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale quando il fatto e’ commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.


CAPO II
Disposizioni in materia di atti persecutori
Art. 9.Modifiche al codice di procedura penale1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo’ prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo’, inoltre, vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita’ e puo’ imporre limitazioni.
«Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all’autorita’ di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi’ comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.»;
b) all’articolo 392, il comma 1-bis e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.»;
c) al comma 5-bis dell’articolo 398:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;
3) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;
4) le parole: «l’abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti: «l’abitazione della persona interessata all’assunzione della prova»;
d) al comma 4-ter dell’articolo 498:
1) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;
2) dopo le parole: «l’esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».Art. 10.Modifica all’articolo 342-ter del codice civile1. All’articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole:
«sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno».Art. 11.Misure a sostegno delle vittime del reato di atti persecutori1. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori, di cui all’articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall’articolo 7, hanno l’obbligo di fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima. Le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche provvedono a mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.Art. 12.Numero verde1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita’ e’ istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, attivo ventiquattro ore su ventiquattro, con la finalita’ di fornire, nei limiti di spesa di cui al comma 3 dell’articolo 13, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato delle adeguate competenze, nonche’ di comunicare prontamente, nei casi di urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell’ordine competenti gli atti persecutori segnalati.


CAPO III
Disposizioni finali
Art. 13.Copertura finanziaria1. Agli oneri derivanti dall’articolo 5 valutati in euro 35.000.000 per l’anno 2009, in euro 87.064.000 per l’anno 2010, in euro 51.467.950 per l’anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall’anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l’anno 2009, euro 83.000.000 per l’anno 2010, euro 21.050.000 per l’anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede:
a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2009, 64.796.000 euro per l’anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall’anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali»della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 1;
b) quanto a 3.580.000 euro per l’anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2009, allo scopo utilizzando gli accantonamenti di cui alla allegata Tabella 2;
c) quanto a 18.688.000 euro per l’anno 2010, 3.453.950 euro per l’anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 5, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
3. Per le finalita’ di cui all’articolo 12 e’ autorizzata la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall’anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.
4. Dall’attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


CAPO III
Disposizioni finali
Art. 14.Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 23 febbraio 2009

NAPOLITANOBerlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Maroni, Ministro dell’interno

Alfano, Ministro della giustizia

Carfagna, Ministro per le pari opportunita’

Tremonti, Ministro dell’economia e delle finanze

Prestigiacomo, Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

Zaia, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Meloni, Ministro della gioventu’

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo

La Russa, Ministro della difesa

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano


Videogame e film violenti rendono insensibili

Videogame violenti e film aggressivi ci rendono più insensibili e meno disposti a prestare aiuto a chi ne ha bisogno. E' il risultato di due distinti studi statunitensi, uno della Iowa State University e l'altro dell'ateneo del Michigan, che fanno il punto sull'annosa questione su cui da tempo si interrogano sociologi, massmediologi e altri addetti ai lavori. Le due ricerche, pubblicate su 'Psychological Science', mostrano che chi guarda spesso e a lungo scene violente è molto più impermeabile alle difficoltà altrui, e se ne infischia quando qualcuno nei paraggi si trova nei guai.Le due ricerche 'made in Usa', al riguardo, la dicono lunga. Il primo studio è stato condotto su 320 studenti del college suddivisi in due gruppi. Il primo sottocampione ha giocato a un videogame innocuo e pacifico per 20 minuti, mentre l'altro gruppo si è intrattenuto con un game incentrato sul combattimento. Subito dopo i due gruppi hanno assistito a un litigio simulato tra due attori, con uno dei due litiganti che si sloga la caviglia e urla dal dolore. Ebbene, mentre i giovani che si erano intrattenuti col gioco 'pacifico' hanno impiegato 16 secondi per avvicinarsi e prestare soccorso, l'altro gruppo ha impiegato molto più tempo per dare una mano a chi ne aveva bisogno (73 secondi). Stesso risultato, o meglio medesima conclusione, per la seconda ricerca. Questa volta sotto la lente dei ricercatori sono finiti 162 spettatori all'uscita di un cinema. Anche in questo caso è stato simulato un incidente, ma senza alcun litigio di mezzo. A una giovane donna con le caviglie bendate sfuggiva una stampella, e lei mostrava difficoltà nel recuperarla. Anche in questo caso chi aveva visto un film violento impiegava il 26% di tempo in più per prestare aiuto rispetto a chi invece aveva guardato una pellicola più leggera. "Questi studi - fa notare Brad Bushman, l'autore di una delle due ricerche e docente di psicologia e comunicazione presso la University of Michigan - suggeriscono che l'esposizione a media violenti riduce la predisposizione ad aiutare gli altri. Si diventa 'tranquillamente insensibili' - spiega l'autore, citando un famosissimo pezzo dei Pink Floyd, 'comfortably numb' - al dolore e alle sofferenze altrui".
Fonte: http://www.adnkronos.com/IGN/Altro/?id=3.0.3078660469


Pubblicato da Andromeda Associazione Culturale > Scarica qui la brochure di presentazione dell'Associazione Andromeda

giovedì 5 marzo 2009

Desperate housewiwes? No grazie



Mamme e lavoratrici. Una lotta quotidiana a caccia dell'equilibrio perduto, riconquistato. In bilico perenne per bilanciare affetti e carriera, realizzazione personale e sensi di colpa atavici, figli, capo e compagni di vita. A raccontare un equilibrio possibile, raggiunto quotidianamente con fatica e fantasia dal 61% delle intervistate, è un sondaggio del mensile Psycologies. Un'indagine che racconta il nuovo rapporto delle donne con lavoro. Vissuto come libera scelta, in nome di una realizzazione personale a tutto campo che vede, ed è la prima volta, il supporto, la condivisione, la complicità del 75 % dei mariti d'accordo sull'attività della moglie. Anche se per le donne lavoratrici i sensi di colpa restano quotidiani anche perché i figli sembrano riottosi a lasciarle andare fuori: solo il 35 % appoggia la loro voglia di lavorare. Di tutto questo parlano oggi all'Università Cattolica di Milano psicologi e imprenditrici in occasione del convegno sull'Equilibrio tra lavoro e famiglia.Il sondaggio - Sono state intervistate 1908 donne. Il 46% è impiegata, il 20% libera professionista. Il 44% con un contratto full time a tempo indeterminato, il 19% indeterminato part time, il 14% tempo indeterminato, il 24% atipico (collaborazione, partita Iva).Perché lavorano - Oggi le donne lavorano sempre di più per scelta (59%), non per necessità. L'occupazione rappresenta un piacere in più della metà dei casi (54%), è un'occasione di gratificazione personale (46%). Significa soddisfazione per il 56 % delle intervistate mentre è vissuto come necessità dal 44%.Identità e gratificazione - Il lavoro è visto come un vero e proprio segno di identità tanto che viene scelto dalla donna spinta dal desiderio di autonomia e indipendenza (78%), per dimostrare qualcosa a se stessa (10%) ed è vissuto come un'occasione di gratificazione personale, come un piacere dal 54% delle intervistate. Il tratto distintivo del lavoro è nel 48% dei casi il fatto di avere un'attività interessante e o utile, vedere riconosciuti i propri meriti nel 35% dei casi.Lavoro e famiglia - Solo il 40 % delle donne che hanno risposto al sondaggio smetterebbe di lavorare se potesse. E lo farebbe più per sé che per la famiglia. Nel 53% dei casi infatti, rinuncerebbe alla propria occupazione per dedicare più tempo a marito e figli, ma nel 56% per dedicare più tempo a se stessa.Casalinga e solitudine - Tra i motivi che portano le donne a non voler lasciare il lavoro l'idea che così perderebbero un'occasione di realizazzione personale 52%, la mancanza di stimoli culturali 24%, la mancanza di contatti col mondo esterno 37%. Insomma, poca voglia di diventare "desperate housewiwes".Compagni e figli - La scelta di lavoro è condivisa dal 74% dei partner mentre il consenso crolla quando si parla di figli. I ragazzi contenti di avere una mamma che lavora sono solo il 36%, convinti nel 29% dei casi che lei vada in ufficio soprattutto per necessità e non per soddisfazione 28%. Più realisti e consapevoli di cosa pensa la donna, sono i partners. Il 42% è persuaso che il lavoro per la moglie sia soddisfazione, necessità per il 40. Per le donne infatti la situazione è più netta: il 56% vive il proprio mestiere come soddisfazione e solo il 44 % come una necessità.
Fonte: http://www.repubblica.it/2009/03/sezioni/cronaca/mamme-lavoro/mamme-lavoro/mamme-lavoro.html?rss

Dipendenza sessuale: come riconoscerla nel partner

Sebbene possa essere piacevole avere un compagno o una compagna appassionati, talvolta il desiderio sessuale può trasformarsi in una vera e propria ossessione, in cui il sesso non è più un profondo e benefico momento d’intimità col partner, ma diventa dipendenza verso qualcosa vissuta come estrema necessità.Quando possiamo parlare di dipendenza?Quando il sesso non è più un piacere ma un bisogno impellente e continuo e il rapporto sessuale diventa un antidoto all’ansia e una modalità per gestire l’agitazione. La sessualità viene vissuta dal dipendente come un modo per rispondere al proprio senso d’inadeguatezza, per sentirsi capaci almeno in qualcosa. Nonostante la maggior parte della giornata sia dedicata alla ricerca del piacere, il dipendente non si sente appagato dopo un rapporto, anzi subentrano in seguito sensi di colpa e di vergogna. Sebbene si ripromettano di darsi una regolata, puntualmente falliscono, amplificando così il loro senso di inferiorità.Il dottor Sameer Parikh, psicologo, definisce la dipendenza sessuale come “una situazione in cui fare sesso è visto come l’unica priorità di una persona, spingendola a trascurare tutti gli altri aspetti importanti della vita, come il lavoro, il sonno e la vita sociale. La dipendenza e la compulsività verso il sesso include qualsiasi comportamento sessuale attuati in modo ossessivo, incontrollato e irrazionale, al punto da diventare auto-distruttivo. Le persone con questa diagnosi, sentono o possono avere poco controllo sul sesso e possono aver bisogno di una terapia psicologica o medica.”Una ricerca condotta dai sessuologi dell’Istituto italiano per lo studio delle psicoterapie rivela che circa il 6% degli italiani tra i 2o e i 45 anni manifesta problematiche attinenti, per lo più uomini (ma le donne non sono poche) con una relazione stabile, laureati e senza particolari problemi economici. Ancora una volta le sindromi da “incontinenza” sembrano legate al benessere sociale. Chi manifesta questi disagi, spesso soffre di depressione e ansia latenti e può manifestare aggressività verso il coniuge o i figli. Le relazioni sociali sono poche e superficiali, perchè il dipendente ha paura della vicinanza e avverte un senso di solitudine e isolamento.Come riconoscere la dipendenza sessuale nel partner?Charu Amar, del “Times of India”, suggerisce alcuni fattori da osservare se avete il sospetto che il vostro partner sia dipendente dal sesso. Si tratta di semplici suggerimenti che vi consiglio di valutare attentamente prima di prendere decisioni rispetto alla vostra relazione.Lui potrebbe essere dipendente dal sesso se:
il classico raporto sessuale non fa per lui: si lamenta spesso della mancanza di varietà sessuale tra voi. Un normale rapporto sessuale (valutate sempre quello che per voi è “normale”) non lo soddisfa mai e richiede sempre prestazioni sessuali da porno-star. Triva soddisfazione nei nei “numeri”, siano essi il numero di posizioni sessuali particolari o il numero di volte che raggiunge l’orgasmo in una notte d’amore.
Conduce una doppia vita: ha bisogno di avere una o più relazioni extra-coniugali esclusivamente per la gratificazione sessuale e anche se lo scoprite e gleine parlate, non ne può proprio fare a meno perchè non riesce a controllare i propri bisogni sessuali.
Si procura costantemente materiale a sfondo sessuale: non stiamo parlando di un uomo che occasionalmente prova piacere nel guardare materiale pornografico, ma di una persona che si dedica alla ricerca di questo materiale anche in posti e momenti in cui non è opportuno. Se nella sua cronologia trovate continue visite a siti porno e la sua mail box è piena di inviti da siti per adulti, tenete gli occhi aperti.
Ha il sesso costantemente in testa: se nel perseguire le sue relazioni sessuali trascura le proprie responsabilità sociali, professionali e spirituali.
tende a scappare: se di solito dopo il sesso tende ad andar via, perchè ha paura di avvicinarsi troppo. Questa ritirata è dovura alla sua consapevolezza del suo desiderio compulsivo per il sesso che non riesce a dominare.
non gli importa di avere problemi legali: se venite a sapere di problemi legali per atti osceni in posti in cui è illegale, con una prostituta, per atti voyeristici o esibizionistici.
se diventa ogni giorno più cinico: se vi rendete conto che vive sentimenti negativi di colpa, vergogna o rimorso, perchè si rende conto che non riesce ad impedirsi di fare cose che ritiene sbagliato per sè e per la sua partner.
Lei potrebbe essere ninfomane se:
è una procacciatrice di sguardi: se ha bisogno di attenzione da più di una persona. Se si trova tra amici, colleghi o qualunque altro uomo non può fare a meno di cercare di attirare l’attenzione su se stessa.
per lei, tutti desiderano fare l’amore con lei: vive con l’idea che tutti la desiderino e che lei sia l’unica al mondo in grado di saziare il bisogno di sesso di qualunque anima affamata.
E’ sempre impegnata in una relazione: il suo passato rivela una serie continua di relazioni, perchè non riesce a stare da sola. In più, ciascuno dei suoi precedenti compagni è estremamente diverso dagli altri, segno che non cerca una persona speciale accanto a sè, ma solo una persona.
vede il sesso ovunque: qualunque cosa le diciate, lei la interpreta sempre come messaggio sessuale. Ogni spezzone della vostra conversazione viene erotizzato per condurre al sesso. Perfino un comportamento passivo non è interpretato come una resistenza.
il sesso per lei è una droga: considera il sesso come medicina per qualsiasi problema e ansia. E’ difficile condividere con lei problematiche che non voglia curare col sesso.
vuole tutto e subito: questa è la sua aspettativa in una relazione anche nei primi incontri.
la rifiuti e sono dolori: se un giorno avete “mal di testa” e fallite, lei sperimenterà un estremo senso di rifiuto al punto da cadere in episodi depressivi
Cosa fare:Se vi accorgete che il vostro partner è eccessivamente dipendente dal sesso, vi scontrerete col fatto che difficilmente accetterà di aver bisogno di aiuto. In questo caso, è compito del partner trovare la modalità con pazienza e comprensione, per spingerlo a consultare uno specialista. Va comunque tenbuto presente che la mancanza di trattamento, non solo li espone a imbarazzo, ma anche a problemi legali e relazioni sbagliate, specialmente per quanto riguarda le donne.
Fonte: http://www.psicozoo.it/?p=475



venerdì 20 febbraio 2009

Mediazione Familiare - Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare

Il Consiglio Regionale del Lazio, presieduto dal vicepresidente Bruno Prestagiovanni, ha approvato a maggioranza la proposta di legge ''Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare''.In otto articoli la legge mira a promuovere il ricorso alla mediazione familiare quale strumento che permetta alle coppie interessate da processi di separazione o divorzio di trovare le basi per un accordo reciproco e duraturo che tenga conto dell'interesse morale e materiale dei figli, in uno spirito di responsabilita' genitoriale condivisa.''Questo testo e' stato ampiamente condiviso - ha spiegato il presidente del Consiglio Guido Milana, primo firmatario - sia all'interno della commissione competente sia con le istanze provenienti dall'esterno, attraverso un lungo percorso di confronto. La Regione interviene per prima in una materia in cui si registra un vuoto legislativo a livello nazionale, centrando l'attenzione, in particolare, sull'aspetto della tutela dei figli, spesso vittime inconsapevoli della frattura del legame coniugale.'' ''Si tratta di un altro impegno importante a favore dei minori - ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali Anna Salome Coppotelli - la legge, infatti, si propone di accompagnare i genitori in un percorso civile di separazione e, soprattutto, di difendere i diritti dei minori.'' ''Questa legge - ha detto, poi, l'assessore all'Istruzione Silvia Costa (Pd) - regolamenta una figura gia' operativa nel territorio regionale, ampliandone le possibilita' di utilizzo attraverso la previsione di un'applicazione anche in ambito scolastico.'' La legge prevede l'istituzione, presso l'assessorato alle Politiche sociali, dell'elenco regionale dei mediatori familiari. ''In questo modo - ha sottolineato Milana - si realizza una prima razionalizzazione dei soggetti abilitati a svolgere l'attivita' di mediazione, permettendo agli ''utilizzatori' di avere una garanzia di qualificazione professionale su una materia vasta e delicata che, avendo a che fare con i minori, non puo' essere trattata da chiunque''. Possono iscriversi all'elenco, infatti, i laureati in discipline psicologiche, sociali o giuridiche in possesso di idoneo titolo di specializzazione ovvero coloro che, all'entrata in vigore della legge, possano vantare almeno due anni di esercizio dell'attivita' di mediatore.E' prevista, inoltre, l'istituzione - presso le Asl - della figura del coordinatore per la mediazione familiare con il compito, tra l'altro, di coadiuvare la Regione nella progettazione di efficaci politiche di sostegno alla vita di coppia, di avviare un dialogo con magistrati e operatori psicosociali che si occupino di procedimenti di separazione in cui siano coinvolti figli minori e di coordinare i mediatori presenti nei distretti socio-sanitari. Un miglior coordinamento dell'intera rete dei servizi sociali, senza ulteriori costi per il pubblico.I piani di zona dei distretti socio-sanitari, infine, possono prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale che proceda ad attivare servizi di consulenza, ascolto e sensibilizzazione per genitori e minori e a realizzare progetti formativi nelle scuole.Nell'annunciare il proprio voto favorevole il capogruppo Massimo Pineschi (Lista civica Marrazzo-Pd) ha sottolineato che ''si tratta di una legge importante perche' - in presenza di situazioni difficili come sono quelle delle separazioni - e' fondamentale la presenza di un soggetto estraneo agli interessi di parte che cerchi di riportare alla ragionevolezza''.Il capogruppo Udc Aldo Forte, invece, ha dichiarato il proprio voto contrario, affermando che ''le priorita' della Regione, in questo momento di crisi economica, sono altre. Se la Regione si vuole adoperare per sostenere la famiglia puo' utilizzare strumenti diversi''.Il consigliere Claudio Moscardelli (Pd) ha ribadito che ''questa legge e' importante perche' offre un rifermento ai genitori, nella gestione di una situazione complessa, per mantenere relazioni non conflittuali. Per questo voteremo a favore''.Anche il capogruppo An Antonio Cicchetti ha annunciato il proprio voto favorevole ''perche' si tratta di un discreto prodotto legislativo che risponde ad una serie di vuoti che esistono nell'ordinamento. Dobbiamo, pero', verificare periodicamente se le professionalita' indicate siano le piu' idonee e se l'articolato risponda almeno in parte alla casistica che si presenta alle amministrazioni comunali''.
''Si tratta di una legge che per certi versi pone delle perplessita' - ha concluso il consigliere Massimiliano Maselli (Fi-Pdl) - in considerazione del vuoto normativo a livello nazionale. Spero, pero', che questa legge, che e' importante, sia di stimolo anche per il parlamento a legiferare in tempi brevi in materia''.
Articolo tratto da: http://www.asca.it/

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Minori ed Internet


Quasi metà dei bambini italiani vive con paura esperienze della sua quotidianità come passeggiare per la strada, andare a scuola o navigare sul web. I dati allarmanti sono contenuti nella nona edizione del Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza appena presentato dall’Eurispes e dal Telefono Azzurro.La paura di essere rapiti si attesta in cima alla classifica con il 22,6 per cento. Le altre potenziali situazioni critiche riscuotono, nell’ordine, i seguenti consensi: il 16,3 per cento ha paura di essere avvicinato da persone sconosciute, il 16,2 per cento di essere coinvolto in attentati terroristici, il 13,9 per cento di perdersi, il 13,5 per cento di assistere a scene violente, il 12,6 per cento di rimanere solo in casa e di essere picchiato da altri bambini/ragazzi. Tra i maschi il senso di sicurezza è maggiore rispetto alle femmine, legato probabilmente ad una maggiore forza fisica del sesso di appartenenza.Quanti bambini si sono sentiti in pericolo? Nonostante più della metà dei piccoli intervistati (il 56,7 per cento) sostenga di non essersi mai sentito in pericolo, il 38,3 per cento di essi confessa di essere stato protagonista di una situazione in cui si è sentito messo a rischio o ha dovuto fronteggiare una situazione di emergenza.Quali i luoghi di reale pericolo? Il 39,2 per cento dei bambini dichiara di non essersi sentito al sicuro andando in giro per la città, il 23,8 per cento restando a casa, il 14,5 per cento non sa o preferisce non rispondere, il 10,1 per cento a scuola, il 7,6 per cento ha risposto “altro” (in vacanza, al mare, al supermercato) ed il 4,8 per cento si è sentito in pericolo navigando in Internet. Le città avvertite come più pericolose da parte dei bambini che vi abitano sono quelle appartenenti all’area geografica del Centro, in cui il 46,7 per cento dei piccoli si è sentito in pericolo.Le scuole meno sicure, in cui esiste un livello di controllo più basso e in cui si è sentito minacciato il 24 per cento del campione, sembrano essere quelle delle Isole, che non reggono il paragone con gli istituti delle altre aree geografiche, all’interno dei quali si è sentito in pericolo: il 9,6 per cento dei bimbi al Nord-Est, il 9,3 per cento al Centro, il 7,8 per cento al Sud ed il 6,9 per cento al Nord-Ovest.Per quanto riguarda la navigazione in Internet, i bambini che si sono sentiti in pericolo tra pagine e siti web sono il 7,3 per cento del Centro, il 6,7 per cento delle Isole, il 4,9 per cento del Sud, il 4,8 per cento del Nord-Est e il 2,4 per cento del Nord-Ovest.
Fonte: Ufficio stampa Telefono Azzurro 2008.http://it.health.yahoo.net/c_news.asp?id=23876

venerdì 6 febbraio 2009

Stress? Sì, grazie!


Quante volte ci capita di dire o di sentir dire “sono stressato” – “è colpa dello stress” dando a tale termine una connotazione del tutto negativa?Iniziamo col dire che l’essere umano è un “animale sociale”. Vive immerso in un contesto che lo porta ad essere continuamente ed incessantemente sottoposto a stimoli esterni che determinano un turbamento del suo equilibrio interno. Il soggetto, di natura pigro ed inerte, mette in atto delle reazioni cognitive, emotive e somatiche per cercare di ristabilire l’equilibrio perso.L’insieme dei tentativi messi in atto dall’individuo in vista del recupero omeostatico è definito stress conferendo quindi al termine un significato del tutto neutro, in quanto risposta ad uno stimolo.E’ solo continuando a creare risposte a stimoli esterni che il soggetto impara a creare elementi cognitivi più vincenti, forme emotive più ottimistiche e azioni più performanti dando origine ad un continuo miglioramento delle sue capacità di adattamento all’ambiente circostante. In tal modo cresce e si evolve. Insomma, stress è vita !La connotazione negativa nasce nel momento in cui il soggetto non riesce a ristabilire la serenità interna per una serie di ragioni spesso legate a difficoltà nella gestione dello stress. Non è facile gestire lo stress.Partiamo dal presupposto che ad un certo punto si verifica un evento scatenante (stressor) che turba l’equilibrio interno del soggetto. Ciò determina quindi un cambiamento. L’individuo, per natura non amante dei mutamenti, inizia a mettere in atto una serie di strategie per recuperare quanto perso. Ovvero cerca di gestire il cambiamento, lo stress appunto. Per far fronte alla nuova situazione, il soggetto deve necessariamente costruire nuovi schemi cognitivi. Infatti quelli precedentemente utilizzati erano sì utili per la situazione precedente, ma non per quella attuale del tutto nuova ! Deve necessariamente affrontare nuove emozioni probabilmente mai sperimentate prima. Deve mettere in atto nuovi comportamenti. Insomma, non può più essere quello di prima. Deve cambiare ! Ed il soggetto non sempre ama farlo ! A questo punto entrano in gioco una serie di fattori complessi quali la personalità, le facoltà intellettive, la malleabilità somatica tali da determinare una risposta al cambiamento, ovvero una gestione dello stress più o meno efficace. Non sempre risulta però vincente. Spesso l’individuo pensa di aver scelto pensieri, emozioni ed azioni che siano utili alla gestione dell’evento stressante, ma di fatto non lo sono. Questa sua innocente inconsapevolezza lo fa entrare in un vortice negativo allontanandolo sempre di più dalla “soluzione” , ovvero dalla scelta di strategie efficaci per la gestione dello stress. E’ a questo punto che quello che viene comunemente definito stress acquista una accezione negativa. Ma quando questa è visibile, beh, è già troppo tardi. Infatti spesso a tal punto il soggetto non sa neanche più riconoscere l’evento stressante adducendo come cause del suo malessere un insieme di elementi confusi ed ingarbugliati. Oramai gli eventi scatenanti si sono mischiati con le conseguenze. L’individuo a volte accusa malesseri somatici pensando siano le cause del suo star male mentale senza però riconoscere queste come effetti di una prolungata inefficace gestione dello stress. Questa situazione può durare giorni, mesi e nei casi più gravi anni. Ma non disperiamoci….la soluzione esiste !!!


"Stress? Sì, grazie!", tratto in data 04-02-2009 da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologihttp://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=16161

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