venerdì 20 febbraio 2009

Mediazione Familiare - Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare

Il Consiglio Regionale del Lazio, presieduto dal vicepresidente Bruno Prestagiovanni, ha approvato a maggioranza la proposta di legge ''Norme per la tutela dei minori e la diffusione della cultura della mediazione familiare''.In otto articoli la legge mira a promuovere il ricorso alla mediazione familiare quale strumento che permetta alle coppie interessate da processi di separazione o divorzio di trovare le basi per un accordo reciproco e duraturo che tenga conto dell'interesse morale e materiale dei figli, in uno spirito di responsabilita' genitoriale condivisa.''Questo testo e' stato ampiamente condiviso - ha spiegato il presidente del Consiglio Guido Milana, primo firmatario - sia all'interno della commissione competente sia con le istanze provenienti dall'esterno, attraverso un lungo percorso di confronto. La Regione interviene per prima in una materia in cui si registra un vuoto legislativo a livello nazionale, centrando l'attenzione, in particolare, sull'aspetto della tutela dei figli, spesso vittime inconsapevoli della frattura del legame coniugale.'' ''Si tratta di un altro impegno importante a favore dei minori - ha aggiunto l'assessore alle Politiche sociali Anna Salome Coppotelli - la legge, infatti, si propone di accompagnare i genitori in un percorso civile di separazione e, soprattutto, di difendere i diritti dei minori.'' ''Questa legge - ha detto, poi, l'assessore all'Istruzione Silvia Costa (Pd) - regolamenta una figura gia' operativa nel territorio regionale, ampliandone le possibilita' di utilizzo attraverso la previsione di un'applicazione anche in ambito scolastico.'' La legge prevede l'istituzione, presso l'assessorato alle Politiche sociali, dell'elenco regionale dei mediatori familiari. ''In questo modo - ha sottolineato Milana - si realizza una prima razionalizzazione dei soggetti abilitati a svolgere l'attivita' di mediazione, permettendo agli ''utilizzatori' di avere una garanzia di qualificazione professionale su una materia vasta e delicata che, avendo a che fare con i minori, non puo' essere trattata da chiunque''. Possono iscriversi all'elenco, infatti, i laureati in discipline psicologiche, sociali o giuridiche in possesso di idoneo titolo di specializzazione ovvero coloro che, all'entrata in vigore della legge, possano vantare almeno due anni di esercizio dell'attivita' di mediatore.E' prevista, inoltre, l'istituzione - presso le Asl - della figura del coordinatore per la mediazione familiare con il compito, tra l'altro, di coadiuvare la Regione nella progettazione di efficaci politiche di sostegno alla vita di coppia, di avviare un dialogo con magistrati e operatori psicosociali che si occupino di procedimenti di separazione in cui siano coinvolti figli minori e di coordinare i mediatori presenti nei distretti socio-sanitari. Un miglior coordinamento dell'intera rete dei servizi sociali, senza ulteriori costi per il pubblico.I piani di zona dei distretti socio-sanitari, infine, possono prevedere l'istituzione di un centro per la mediazione familiare distrettuale che proceda ad attivare servizi di consulenza, ascolto e sensibilizzazione per genitori e minori e a realizzare progetti formativi nelle scuole.Nell'annunciare il proprio voto favorevole il capogruppo Massimo Pineschi (Lista civica Marrazzo-Pd) ha sottolineato che ''si tratta di una legge importante perche' - in presenza di situazioni difficili come sono quelle delle separazioni - e' fondamentale la presenza di un soggetto estraneo agli interessi di parte che cerchi di riportare alla ragionevolezza''.Il capogruppo Udc Aldo Forte, invece, ha dichiarato il proprio voto contrario, affermando che ''le priorita' della Regione, in questo momento di crisi economica, sono altre. Se la Regione si vuole adoperare per sostenere la famiglia puo' utilizzare strumenti diversi''.Il consigliere Claudio Moscardelli (Pd) ha ribadito che ''questa legge e' importante perche' offre un rifermento ai genitori, nella gestione di una situazione complessa, per mantenere relazioni non conflittuali. Per questo voteremo a favore''.Anche il capogruppo An Antonio Cicchetti ha annunciato il proprio voto favorevole ''perche' si tratta di un discreto prodotto legislativo che risponde ad una serie di vuoti che esistono nell'ordinamento. Dobbiamo, pero', verificare periodicamente se le professionalita' indicate siano le piu' idonee e se l'articolato risponda almeno in parte alla casistica che si presenta alle amministrazioni comunali''.
''Si tratta di una legge che per certi versi pone delle perplessita' - ha concluso il consigliere Massimiliano Maselli (Fi-Pdl) - in considerazione del vuoto normativo a livello nazionale. Spero, pero', che questa legge, che e' importante, sia di stimolo anche per il parlamento a legiferare in tempi brevi in materia''.
Articolo tratto da: http://www.asca.it/

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Minori ed Internet


Quasi metà dei bambini italiani vive con paura esperienze della sua quotidianità come passeggiare per la strada, andare a scuola o navigare sul web. I dati allarmanti sono contenuti nella nona edizione del Rapporto Nazionale sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza appena presentato dall’Eurispes e dal Telefono Azzurro.La paura di essere rapiti si attesta in cima alla classifica con il 22,6 per cento. Le altre potenziali situazioni critiche riscuotono, nell’ordine, i seguenti consensi: il 16,3 per cento ha paura di essere avvicinato da persone sconosciute, il 16,2 per cento di essere coinvolto in attentati terroristici, il 13,9 per cento di perdersi, il 13,5 per cento di assistere a scene violente, il 12,6 per cento di rimanere solo in casa e di essere picchiato da altri bambini/ragazzi. Tra i maschi il senso di sicurezza è maggiore rispetto alle femmine, legato probabilmente ad una maggiore forza fisica del sesso di appartenenza.Quanti bambini si sono sentiti in pericolo? Nonostante più della metà dei piccoli intervistati (il 56,7 per cento) sostenga di non essersi mai sentito in pericolo, il 38,3 per cento di essi confessa di essere stato protagonista di una situazione in cui si è sentito messo a rischio o ha dovuto fronteggiare una situazione di emergenza.Quali i luoghi di reale pericolo? Il 39,2 per cento dei bambini dichiara di non essersi sentito al sicuro andando in giro per la città, il 23,8 per cento restando a casa, il 14,5 per cento non sa o preferisce non rispondere, il 10,1 per cento a scuola, il 7,6 per cento ha risposto “altro” (in vacanza, al mare, al supermercato) ed il 4,8 per cento si è sentito in pericolo navigando in Internet. Le città avvertite come più pericolose da parte dei bambini che vi abitano sono quelle appartenenti all’area geografica del Centro, in cui il 46,7 per cento dei piccoli si è sentito in pericolo.Le scuole meno sicure, in cui esiste un livello di controllo più basso e in cui si è sentito minacciato il 24 per cento del campione, sembrano essere quelle delle Isole, che non reggono il paragone con gli istituti delle altre aree geografiche, all’interno dei quali si è sentito in pericolo: il 9,6 per cento dei bimbi al Nord-Est, il 9,3 per cento al Centro, il 7,8 per cento al Sud ed il 6,9 per cento al Nord-Ovest.Per quanto riguarda la navigazione in Internet, i bambini che si sono sentiti in pericolo tra pagine e siti web sono il 7,3 per cento del Centro, il 6,7 per cento delle Isole, il 4,9 per cento del Sud, il 4,8 per cento del Nord-Est e il 2,4 per cento del Nord-Ovest.
Fonte: Ufficio stampa Telefono Azzurro 2008.http://it.health.yahoo.net/c_news.asp?id=23876

venerdì 6 febbraio 2009

Stress? Sì, grazie!


Quante volte ci capita di dire o di sentir dire “sono stressato” – “è colpa dello stress” dando a tale termine una connotazione del tutto negativa?Iniziamo col dire che l’essere umano è un “animale sociale”. Vive immerso in un contesto che lo porta ad essere continuamente ed incessantemente sottoposto a stimoli esterni che determinano un turbamento del suo equilibrio interno. Il soggetto, di natura pigro ed inerte, mette in atto delle reazioni cognitive, emotive e somatiche per cercare di ristabilire l’equilibrio perso.L’insieme dei tentativi messi in atto dall’individuo in vista del recupero omeostatico è definito stress conferendo quindi al termine un significato del tutto neutro, in quanto risposta ad uno stimolo.E’ solo continuando a creare risposte a stimoli esterni che il soggetto impara a creare elementi cognitivi più vincenti, forme emotive più ottimistiche e azioni più performanti dando origine ad un continuo miglioramento delle sue capacità di adattamento all’ambiente circostante. In tal modo cresce e si evolve. Insomma, stress è vita !La connotazione negativa nasce nel momento in cui il soggetto non riesce a ristabilire la serenità interna per una serie di ragioni spesso legate a difficoltà nella gestione dello stress. Non è facile gestire lo stress.Partiamo dal presupposto che ad un certo punto si verifica un evento scatenante (stressor) che turba l’equilibrio interno del soggetto. Ciò determina quindi un cambiamento. L’individuo, per natura non amante dei mutamenti, inizia a mettere in atto una serie di strategie per recuperare quanto perso. Ovvero cerca di gestire il cambiamento, lo stress appunto. Per far fronte alla nuova situazione, il soggetto deve necessariamente costruire nuovi schemi cognitivi. Infatti quelli precedentemente utilizzati erano sì utili per la situazione precedente, ma non per quella attuale del tutto nuova ! Deve necessariamente affrontare nuove emozioni probabilmente mai sperimentate prima. Deve mettere in atto nuovi comportamenti. Insomma, non può più essere quello di prima. Deve cambiare ! Ed il soggetto non sempre ama farlo ! A questo punto entrano in gioco una serie di fattori complessi quali la personalità, le facoltà intellettive, la malleabilità somatica tali da determinare una risposta al cambiamento, ovvero una gestione dello stress più o meno efficace. Non sempre risulta però vincente. Spesso l’individuo pensa di aver scelto pensieri, emozioni ed azioni che siano utili alla gestione dell’evento stressante, ma di fatto non lo sono. Questa sua innocente inconsapevolezza lo fa entrare in un vortice negativo allontanandolo sempre di più dalla “soluzione” , ovvero dalla scelta di strategie efficaci per la gestione dello stress. E’ a questo punto che quello che viene comunemente definito stress acquista una accezione negativa. Ma quando questa è visibile, beh, è già troppo tardi. Infatti spesso a tal punto il soggetto non sa neanche più riconoscere l’evento stressante adducendo come cause del suo malessere un insieme di elementi confusi ed ingarbugliati. Oramai gli eventi scatenanti si sono mischiati con le conseguenze. L’individuo a volte accusa malesseri somatici pensando siano le cause del suo star male mentale senza però riconoscere queste come effetti di una prolungata inefficace gestione dello stress. Questa situazione può durare giorni, mesi e nei casi più gravi anni. Ma non disperiamoci….la soluzione esiste !!!


"Stress? Sì, grazie!", tratto in data 04-02-2009 da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologihttp://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=16161

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venerdì 30 gennaio 2009

La valutazione nella formazione

Negli ultimi anni il tema della valutazione è risultato sempre più emergente in Italia; si sono infatti moltiplicati i contributi su questa tematica a cui la nostra cultura non si era mai particolarmente appassionata. In particolare è chiaramente evidente come tale interesse, e conseguente prassi, si stia sviluppando all’interno delle strutture che utilizzano come risorsa i finanziamenti comunitari europei. La possibilità di progettare strumenti valutativi in grado di supportare il processo decisionale nel campo della elaborazione e della realizzazione di offerte formative ha favorito la progressiva attenzione verso questi sistemi.Nello specifico l'analisi valutativa si propone di garantire la conoscenza specifica degli elementi coinvolti nell’intervento, così da ridurre i margini di incertezza entro cui le decisioni debbono essere prese. Ci si trova di fronte ad un tipo di analisi fortemente protesa verso i punti di vista degli attori implicati nelle decisioni, in cui i sistemi utilizzati non si delineano assolutamente come strumenti di tipo statistico o meramente descrittivo dei fenomeni di interesse, ma che invece manifestano un forte orientamento alle esigenze del decisore, tecnico o politico che sia. Valutare significa innanzitutto essere capaci di controllare l’aderenza, la coerenza e la congruità di quanto definito nel disegno progettuale e l’efficacia di quanto concretamente realizzato. La valutazione è un’attività di rilevanza strategica poiché strettamente collegata all’intero processo progettuale.Tuttavia, è necessario fare una distinzione importante. Quando si parla di valutazione, ovvero della formulazione di un giudizio, in generale, ci si riferisce alla valutazione dei risultati (output) o alla valutazione ex post (outcome), ovvero a stime che si collocano a valle di un’azione o di un intervento e che hanno la finalità di esprimere giudizi in merito all’efficacia o all’efficienza dell’azione stessa e tale affermazione vale indipendentemente dal contenuto dell’azione.Si tratta, in altri termini, di una valutazione che, in quanto tale, non condiziona la scelta dell’azione stessa (già avvenuta in precedenza) e che, per le metodologie e gli strumenti utilizzati, tende a riportare il successo o meno dell’intervento valutato a variabili esterne al processo di programmazione e di attuazione dell’intervento in questione. All’interno delle singole aree della progettazione di un intervento formativo la valutazione assume un suo valore e acquista massima centralità in correlazione con tutti i processi e con tutte le attività avviate nelle fasi di preparazione, della realizzazione del progetto e dei risultati ottenuti. Lo scopo della valutazione non è soltanto quello di rivisitare i risultati di progetto in rapporto alle aspettative pianificate, ma anche quello di utilizzare e valorizzare al massimo l’esperienza acquisita al fine di migliorare l’efficacia e l’impatto dei risultati anche sul design dei progetti futuri.Partendo dall’assunto - ormai quasi unanimemente condiviso - che già in sede di progettazione devono essere chiaramente indicate le finalità, i tempi e le modalità della valutazione, occorre qui definire ed indicare quali saranno gli elementi che saranno valutati, quali le risorse disponibili, i tempi e i metodi che saranno applicati per effettuarle. L’idea da assumere come riferimento concepisce la valutazione non come semplice misurazione conclusiva (cioè da effettuarsi alla fine di ogni modulo e a fine corso) di capacità, conoscenze, ecc., ma come processo che accompagna le diverse fasi della progettazione e della attuazione del progetto e delle sue singole fasi.Tradizionalmente questa attività si realizza in tre stadi (valutazione ex-ante, valutazione in itinere, valutazione ex–post) che sono strettamente correlati tra loro e che contengono i criteri e gli indicatori di qualità espressi predisposti in fase di progettazione dei sistemi di valutazione .Operativamente possiamo dire che il processo di valutazione si avvale di strumentazioni tecniche e concettuali che identificano:
la rispondenza del progetto ai bisogni rilevati
la pertinenza dei contenuti espressi
la fondatezza delle ipotesi progettuali
la fattibilità e la riproducibilità delle prassi impiegate
l’attendibilità e l’utilizzo delle informazioni raccolte
la coerenza delle analisi e degli scopi prefissati
l’efficacia dei risultati ottenuti in termini di impatto e trasferibilità
L’efficienza dei processi realizzatiDal punto di vista operativo, un impianto di valutazione con queste caratteristiche deve essere strutturato in tre fasi o tempi di realizzazione:
una valutazione ex ante o preventiva (da collocare cioè prima della realizzazione delle azioni e/o dei corsi), contenente la dimostrazione di come i progetti riescano a soddisfare (cioè sono coerenti, adeguati rispetto a….) i requisiti posti dal committente;
una valutazione in itinere (da attuarsi durante le azioni e/o i corsi) con la precisazione di cosa e come si valuterà, cioè con quale metodologia, strumenti, risorse.
una valutazione finale o ex-post (cioè da collocarsi al termine delle azioni e/o dei corsi), con l’indicazione di cosa si valuterà al termine dell’attività e adottando quali criteri e parametri.In sede di progettazione, occorre indicare come, per ognuna di queste fasi, si procederà dal punto di vista operativo; devono cioè essere esplicitati gli elementi che saranno presi in considerazione per la valutazione e le concrete azioni che si intraprenderanno per dare attuazione ad esse. Non potranno mancare inoltre le informazioni relative alla tipologia degli strumenti che saranno utilizzati e in merito a coloro che avranno il compito di svolgere concretamente la fase di valutazione (risorse umane).Nello specifico della fase ex ante, che rappresenta una sorta di analisi di fattibilità del progetto, occorre indicare come i progetti riescono a soddisfare i criteri di coerenza, adeguatezza e pertinenza rispetto ai requisiti posti dal committente/finanziatore, dimostrando in tal modo di essere nelle condizioni di poter prendere avvio (in tal senso è da intendersi la fattibilità dei progetti).Rispetto alla costruzione del dispositivo per la valutazione in itinere, le azioni che attengono a questa fase sono mirate ad indicare cosa si valuterà in itinere e come lo si valuterà (con quale metodologia, con quali risorse ecc.). Occorre ricordare che gli elementi passibili di valutazione sono molteplici; tra cui:
apprendimenti/prestazione dei Partecipanti;
livello di coinvolgimento nelle azioni formative;
metodologie;
prestazioni dei formatori;
materiali/supporti didattici prodotti;
clima di gruppo;
rispetto dei parametri progettuali (anche economico/amministrativi);
livello/qualità delle relazioni (formatori, partecipanti, tutor, coordinatori, altri).Le azioni da compiere potranno pertanto riguardare alcuni o tutti gli elementi sopra indicati.Per quanto riguarda la Costruzione dell’ultimo dispositivo, ovvero quello relativo alla valutazione finale, occorre sempre specificare chiaramente cosa si valuterà al termine della attività, oltre ai criteri o parametri che si intendono utilizzare . Anche in questo caso gli elementi oggetto di questa valutazione finale possono essere molteplici. Si può decidere di rendere oggetto di valutazione:
grado di raggiungimento, da parte dei partecipanti, degli obiettivi didattici e formativi;
la “trasferibilità” delle abilità acquisite nel contesto di lavoro;
l’impiego della risorse coinvolte nell’intervento ;
le modifiche di Condizione/stato/comportamento individuale;
i risultati conseguiti complessivamente rispetto alle attese degli sponsor o committenti;
la qualità complessiva della formazione erogata;
la gestione economica-finanziaria dei progetti;le prestazioni dei docenti e del personale incaricato sui progetti;
le stesse progettazioni di riferimento.Vale la pena infine di ribadire che ”…questa particolare suddivisione dell’evento complesso consente di verificare il risultato finale (valutazione) come conseguenza di singoli risultati parziali (monitoraggio) più facili da controllare; permette anche, qualora questi ultimi si discostino dal programma, di valutare le conseguenze che quelle situazioni apporterebbero al risultato finale. Si introduce così, automaticamente, anche il concetto di controllo cibernetico (feed-back)…”. Gli interventi di formazione professionale in genere procedono dalla particolarità dei casi che li motivano e si confrontano con i problemi di generalizzazione e di modello degli interventi. Nonostante la radice “locale” o, meglio, proprio in forza del loro proporsi in un contesto determinato (MdL territoriale, bacino, comprensorio, azienda, ecc.) e per utenze molto diverse tra loro (giovani, adulti, extracomunitari, diplomati, non diplomati,ecc.), le azioni formative richiedono una progettualità che vada oltre il piano della “didattica”, che si realizzi a partire dall’accertamento delle ragioni del servizio formativo (motivazioni, finalità, obiettivi, condizioni, strumenti, valutazione, ecc.) e ricerchi con puntualità l’efficacia e l’efficienza del singolo intervento.

Fonte: "La valutazione nella formazione", tratto in data 11-03-2005 da Obiettivo Psicologia. Formazione, lavoro e aggiornamento per psicologihttp://www.opsonline.it/index.php?m=show&id=1639





giovedì 29 gennaio 2009

Una nuova ricetta contro il bullismo


Laddove esiste la violenza esiste anche un ambiente che, in qualche modo, la asseconda. Ed è proprio su quell’ambiente che bisogna soffermarsi se si vuole estirpare il problema della violenza alla radice, evitando l’utilizzo della forza e di punizioni più o meno efficaci. Una ricerca apparsa sulla rivista Journal of Child Psychology and Psychiatry, e capitanata da Peter Fonagy dell’University College di Londra, ha dimostrato che il miglior modo per combattere il bullismo nelle scuole non sia quello di soffermarsi su coloro che compiono atti di violenza, né sugli studenti che ne sono vittima, quanto piuttosto su coloro che stanno ad osservare, studenti o professori che siano. Utilizzando un nuovo approccio psicodinamico, il team di Fonagy ha sottoposto 4000 studenti di diverse scuole elementari a un programma della durata di tre anni in cui si invitavano gli stessi ragazzi a prendere consapevolezza del proprio ruolo nei confronti degli episodi di violenza, descrivendo e razionalizzando le proprie paure e il grado di empatia nei confronti degli studenti molestati. Nessuna punizione veniva inflitta a coloro che compivano atti di bullismo, e nessun tipo di supporto veniva offerto a coloro che subivano angherie. A tre anni dall’inizio del programma, i risultati dello studio hanno mostrato una significativa diminuzione degli episodi di violenza e di bullismo nelle scuole che avevano adottato il programma rispetto alle scuole di controllo, in cui gli studenti vittime di bullismo ricevano un supporto psicologico continuo. Secondo Fonagy, la ricerca dimostra come la migliore arma contro il bullismo sia rappresentata dalla consapevolezza, sia del proprio ruolo che di quello degli altri, nei confronti degli atti di violenza. Nessun bisogno di intervenire come paladini della giustizia in aiuto dei compagni molestati, quindi, ma solo cercare di non chiudere i propri occhi, facendo finta di niente. Fonte: Fonagy P et al. A cluster randomized controlled trial of child-focused psychiatric consultation and a school systems-focused intervention to reduce aggression. Journal of Child Psychology and Psychiatry 2009; DOI: 10.1111/j.1469-7610.2008.02025.x
http://it.health.yahoo.net/c_news.asp?id=24326

giovedì 22 gennaio 2009

Mediazione familiare


L’art. 155 sexies, comma II, cod. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso dei figli, dispone che “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

Raggiunto l’accordo con la mediazione familiare si avvia un procedimento di separazione consensuale o di divorzio congiunto evitando, così, i tempi e costi di procedimenti contenziosi quali la separazione ed il divorzio giudiziale.L’intervento di mediazione può avere due finalità differenti:
consentire alle coppie di coniugi che hanno deciso di separarsi o divorziare di raggiungere un consenso reciproco sulle relative condizioni, beneficiando dei vantaggi delle procedure di risoluzione delle controversie senza ricorrere a lunghi e faticosi procedimenti giudiziari,
verificare le possibilità di riconciliazione.
L’attività di mediazione viene svolta generalmente da uno o due mediatori (avvocati o psicologi). Nell’arco di 4/6 incontri si affrontano, assieme ai coniugi, le problematiche insorte con l’obiettivo di supportare i coniugi stessi nell’individuazione e adozione di scelte autonome e consapevoli, in relazione alle condizioni della loro separazione


Vuoi avere informazioni in merito al servizio?


La procedura per la tutela e difesa delle madri esposte a rischi lavorativi


Il Decreto Legislativo 151/2001 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità” impone al datore di lavoro (D.Lgs.645/98 e Legge 53/00 e D.Lgs.151/2001) di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza ed all’allattamento, ed identificare i luoghi di lavoro “sicuri” ove permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.
Tale tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, pubbliche e private, in formazione lavoro, part-time, socie di cooperative o di società, le utenti dei servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria, professionale.la lavoratrice, accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato su carta intestata del S.S.N a firma di un medico di una struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.
Se lo spostamento non è possibile, il datore di lavoro avvia procedura di anticipo del congedo di maternità indirizzando la lavoratrice al Servizio di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) dell’A. ULss o alla Direzione Provinciale del lavoro competenti per il territorio dove ha sede l’azienda, con una dichiarazione scritta che deve contenere:I dati aziendali, i dati della lavoratrice, la mansione svolta ed i rischi connessi.Inoltre dovrà esplicare la non possibilità di spostamento in relazione all’organizzazione aziendale, indicando il relativo periodo. La lavoratrice dovrà presentarsi negli uffici sopraesposti con certificato del medico del S.S.N nel quale siano indicate l’epoca di gestazione e la data presunta del parto.
Se lo spostamento è possibile IL DATORE DI LAVORO
segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione e/o responsabile del personale, secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda
informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro; sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale da utilizzare; sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro; sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale.
richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la signora in stato interessante e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la stessa UO con limitazioni o cambio della mansioni.
Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l’astensione dal lavoro in momenti diversi
Astensione anticipata che deve essere richiesta al DPL, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza. La DPL può, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l’astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.
Astensione obbligatoria Ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:
due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto;
un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell’astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato.
In caso di attività a rischio per l’allattamento questo periodo è prolungato sino a sette mesi dopo il parto. La lavoratrice può inoltrare la domanda al datore di lavoro entro il terzo mese di vita del bambino.
ADOZIONI E AFFIDAMENTI (artt.26,27,31,36,37,45,50)
Nel caso di adozione od affidamento di un bambino la madre può richiedere il periodo di astensione obbligatoria. Il congedo può essere richiesto dalla lavoratrice nel caso il bambino non abbia un età maggiore a sei anni e deve essere usato durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva od affidataria.
Si ricorda che:
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
In caso di parto posticipato i conteggi di astensione obbligatoria post-partum, partono dalla data effettiva del parto.
Per quanto riguarda la retribuzione le lavoratrici hanno diritto, fatto salvo diversa disposizione contrattuale, ad un’indennità giornaliera pari all’80 % della retribuzione.
anche il lavoro notturno ( ore 24.6.00) è vietato dal momento dell’accertamento dello stato di gravidanza fino ad un anno di età del bambino. Inoltre che la lavoratrice non può essere obbligata a prestare lavoro notturno fino al compimento del 3° anno di età del bambino ( art. 53 D.lgs 151/01)
anche Il pendolarismo, nel caso di lunghi tragitti casa- lavoro, potrebbe costituire fattore di rischio, per cui è previsto l’anticipo di un mese el congedo di maternità ( art.17 DLgs 151/01.)