giovedì 22 gennaio 2009

Mediazione familiare


L’art. 155 sexies, comma II, cod. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’affidamento condiviso dei figli, dispone che “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”.

Raggiunto l’accordo con la mediazione familiare si avvia un procedimento di separazione consensuale o di divorzio congiunto evitando, così, i tempi e costi di procedimenti contenziosi quali la separazione ed il divorzio giudiziale.L’intervento di mediazione può avere due finalità differenti:
consentire alle coppie di coniugi che hanno deciso di separarsi o divorziare di raggiungere un consenso reciproco sulle relative condizioni, beneficiando dei vantaggi delle procedure di risoluzione delle controversie senza ricorrere a lunghi e faticosi procedimenti giudiziari,
verificare le possibilità di riconciliazione.
L’attività di mediazione viene svolta generalmente da uno o due mediatori (avvocati o psicologi). Nell’arco di 4/6 incontri si affrontano, assieme ai coniugi, le problematiche insorte con l’obiettivo di supportare i coniugi stessi nell’individuazione e adozione di scelte autonome e consapevoli, in relazione alle condizioni della loro separazione


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